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Quadro delle fonti di produzione del diritto amministrativo condotto concentrando l'attenzione sugli atti e sui fatti di produzione normativa posti in essere dalla P.a.: statuti, regolamenti, ordinanze, circolari e prassi amministrativa (6 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da redazione

Lezione 1 Lezione 1FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVOLo studio del quadro delle fonti di produzione del diritto amministrativo sarà condotto concentrando l'attenzione sugli atti e sui fatti di produzione normativa posti in essere dalla P.a.: statuti, regolamenti, ordinanze, circolari e prassi amministrativa. Atti e fatti estremamente disomogenei tra loro (per forma, contenuto, origine) che, generalmente, trovano posto tra le fonti c.d. secondarie. Li accomuna soltanto un elemento negativo: non sono leggi in senso formale. Non sono atti normativi prodotti dal Parlamento, bensì da organi dell'esecutivo. Si tratta, cioè, con particolare riferimento agli atti normativi, di atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi, provvisti di forza normativa, che consente loro di porsi come fonti del diritto, innovatrici dell'ordinamento giuridico, pur non avendo forza né valore di legge. Per tale ragione, sono soggetti non solo alle fonti di rango costituzionale, ma anche alle leggi ed a tutti gli atti di pari forza e grado. Il QUADRO DELLE FONTI dell'ordinamento giuridico italiano, con l'ausilio del criterio gerarchico, del criterio cronologico e del criterio di competenza, può esser così ordinato:1) FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE    · Principi supremi dell'ordinamento costituzionale - non modificabili neppure da leggi di revisione costituzionale -;    · Costituzione e convenzioni costituzionale;    · Leggi costituzionali e di revisione costituzionale;    · Statuti delle Regioni a Statuto Speciale.1bis) Norme comunitarie 2) FONTI DI RANGO PRIMARIO            A) di primo grado                · leggi ordinarie dello Stato;                · referendum abrogativo;                · decreti-legge;                · Statuti delle Regioni ordinarie;                · Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale;                · Leggi regionali e delle provincie autonome;            B) di secondo grado                · leggi regionali delegate dallo Stato;                · decreti legislativi;3) FONTI DI RANGO SECONDARIO        · Regolamenti governativi;        · Regolamenti ministeriali e di altre autorità (soggette ai primi);        · Statuti degli enti locali (che operano nell'ambito dei principi posti dalla legge);        · Regolamenti degli enti locali (che operano nell'ambito dei principi posti dalla legge e dallo Statuto);        · Statuti degli enti minori;        · Ordinanze4) FONTI DI RANGO TERZIARIO        · consuetudineGli STATUTI (vedi sotto) sono atti che disciplinano, in genere, l'organizzazione dell'ente e le linee fondamentali della sua attività (cfr., per tutti, art. 123 Cost. art 6, D.Lgs. 267/00, con riferimento agli Statuti degli Enti Locali). Sono espressione di potestà organizzativa a carattere normativo, che può essere attribuita allo stesso ente cui lo Statuto si riferisce (che sarà un ente dotato di cd. Autonomia organizzativa), ovvero ad un soggetto diverso (si parla in tal caso si etero-organiz Continua »

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