Lezione 5 Lezione 5 IL RAPPORTO DI LAVORO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Questa parte del diritto amministrativo è ancora in via di assestamento: dal d.lgs. n. 29/93 la maggior parte dei rapporti di lavoro con le P.a. è stata gradualmente ricondotta nell'area del diritto privato, sia sul piano della disciplina giuridica sostanziale che su quello della disciplina giuridica processuale (c.d. privatizzazione del pubblico impiego). La privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (che ha le sue fonti principali nel complesso legislativo della l. n. 421/92 e del d.lgs. n. 29/93, e successive modificazioni), non ha avuto un ambito di applicazione omogeneo: dal punto di vista soggettivo essa riguarda tutte le amministrazioni pubbliche (art. 1 d.lgs. n. 29/93), dal punto di vista oggettivo, al contrario, non ha interessato tutti i rapporti di lavoro con le predette amministrazioni. Ed infatti, il limite posto dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 29/93, non è stato rimosso da alcuno degli interventi successivi, se si esclude il caso della dirigenza generale (approfondimento a pag. 4). Ne deriva che, attualmente, i rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche possono essere sia di diritto privato (la maggioranza), sia di diritto pubblico. La PRIVATIZZAZIONE ha interessato: A. Le FONTI di disciplina del rapporto di lavoro -> contrattualizzazione. Il contratto collettivo diviene, anche per il pubblico impiego, la fonte principale di disciplina del rapporto, a scapito della fonte unilaterale A partire dal d.lgs. n. 29/93 la contrattazione collettiva (approfondimento a pag. 6), già riconosciuta ed operante, formalmente (cfr. per tutti, l.n. 93/83), come fonte di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, recupera la sua forza ed il suo valore autentico di fonte del diritto: si afferma il principio che la fonte contrattuale ha ex se forza creatrice del diritto. Il contratto collettivo, cioè, nelle materie ad esso affidate, non si limita dettare una disciplina di istituti esistenti, ma può direttamente introdurne e disciplinarne di nuovi, poiché è efficace come tale, senza necessità di alcun intervento di altre fonti normative. La fonte consensuale diviene, per tal via, nelle disegno legislativo, la fonte principale e diretta dei rapporti di lavoro dei privati con le amministrazioni. In proposito, va ricordato che i nuovi principi in tema di fonti del rapporto di lavoro pubblico sono vincolanti anche per le Regioni: le disposizioni del d.lgs n. 29/93, sono qualificate principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. - e come tali vincolano l'esercizio della potestà legislativa concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria -, e le norme poste dall'art. 2 l.n. 421/92 (legge delega rispetto al d.lgs. n. 29/93) e dall'art. 11, comma 4, della l.n. 59/97 (legge delega del d.lgs. n. 396/97 e del d.lgs. n. 80/98, modificativi del d.lgs. n. 29) sono espressamente definite norme fondamentali di riforma economico-soci Continua »