Lezione n Lezione n. 2 I soggetti attivi e le situazioni giuridiche del diritto amministrativo Nel diritto amministrativo, soggetti giuridici attivi, accanto allo Stato, sono altri soggetti dotati di capacità giuridica privata e di capacità giuridica pubblica che perseguono fini d'interesse pubblico (c.d. pluralismo della P.a.).La capacità della P.a. di determinare con proprie decisioni il proprio comportamento ed i relativi effetti giuridici, si esprime anche nel potere di emettere provvedimenti: atti amministrativi idonei a costituire, regolare od estinguere situazioni giuridiche. Atti amministrativi che, interagendo con le sfere giuridiche private, per un verso, ridefiniscono i confini delle situazioni giuridiche di diritto comune, per altro verso, creano nuove situazioni giuridiche di diritto pubblico. SOGGETTI GIURIDICI ATTIVI (vedi approfondimento a pag. 3), nel diritto amministrativo, sono: 1) lo Stato-amministrazione (l'amministrazione statale). La soggettività giuridica dell'amministrazione statale, quantunque non trovi esplicita affermazione nell'ambito della Costituzione, si può considerare presupposta in numerose norme della stessa; 2) gli Enti pubblici (vedi approfondimento a pag. 6). La più importante distinzione tra gli enti pubblici diversi dallo Stato - ente pubblico territoriale per eccellenza - è quella tra: a) enti pubblici territoriali. Enti esponenziali degli interessi di una comunità stanziata su un certo territorio. Il territorio è uno degli elementi costitutivi dell'ente, e non solo l'ambito spaziale che ne delimita la sfera di operatività. Sono enti che per loro natura avrebbero finalità generali, ma che, come parte della struttura politico-istituzionale ed amministrativa dello Stato, hanno finalità e competenze delimitate. La soggettività giuridica di tali enti, com'è ovvio, trova riconoscimento e fondamento già nella carta costituzionale (cfr. artt. 114,115 e 128 "…enti…), siccome la loro necessaria pubblicità; b) altri enti pubblici. Per tali enti, al contrario, manca una previsione costituzionale, anche implicita, dalla quale possa desumersi la loro soggettività giuridica e la loro pubblicità. La materia, pertanto, trova (rectius: deve trovare) spazio nel livello inferiore e primario dell'ordinamento giuridico: la legge. Ed infatti, l'art. 4 della l.n. 70/75 (che detta norme sul riordino degli enti pubblici) dispone che "(…) nessun nuovo ente pubblico può esser istituito o riconosciuto se non per legge". Cioè a dire che, da un lato, quando non è la legge ad istituire o riconoscere direttamente un ente come pubblico, essa deve comunque provvedere ad attribuire il potere di disporre in tal senso (cfr., da ultimo, art. 42, comma 2, lett. E, del D.Lgs. n. 267/00). D'altro lato, l'art. 4 va inteso nel senso che sarà la disposizione legislativa, o quella amministrativa su essa fondata, a dover prevedere, in modo espresso od implicito, i due caratteri costitutivi della personalità giur Continua »