Lezione 17 Lezione 17LA TUTELA GIURISDIZIONALE ORDINARIA La tutela assicurata dal giudice ordinario ha dei confini, interni ed esterni, disegnati direttamente dal legislatore (artt. 2, 4 e 5 L.n. 2248/1865, all. E - legge sul contenzioso amministrativo - L.A.C.). Ed è sulla base di tali indicazioni legislative che dottrina e giurisprudenza hanno valutato l'ammissibilità dell'esperimento, nei confronti della P.A., delle azioni normalmente proponibili avanti all'a.g.o. La giurisdizione dell'a.g.o. in relazione agli atti amministrativi è contrassegnata da confini: 1. esterni = disposizioni che individuano la competenza giurisdizionale del g.o. rispetto agli atti amministrativi.L'art. 2 della L.A.C. stabilisce, per quel che qui interessa, che la cognizione dell'a.g.o., in relazione agli atti amministrativi, si estende a tutti i comportamenti della P.A. lesivi di diritti soggettivi, siano essi meri comportamenti, o comportamenti esecutivi di provvedimenti amministrativi.Ne deriva che il giudice ordinario conosce le controversie che hanno ad oggetto:a. tutti i diritti soggettivi, siano essi pubblici o privati (cfr. art. 2, cit., "(...) tutte le materie...civile o politico") . In realtà, ci sono dei casi in cui, nonostante la controversia abbia ad oggetto diritti soggettivi, la cognizione è attribuita ad altri giudici: - giudici speciali (es. Corte dei Conti in materia di pensioni); - giurisdizione esclusive del g.a. (cfr. lezione 19); - arbitrati obbligatori previsti da numerosi contratti conclusi dalla P.A. (N.B. questi, tuttavia, sono destinati a scomparire per dichiarata incompatibilità con la Cost. - cfr. Corte Cost. n. 152/96)b. che siano lesi, direttamente od indirettamente, dall'azione amministrativa (cfr. art. 2, cit., "(...) comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione").Cioè a dire sia quando la P.A. è parte in causa, sia quando la controversia, concernente il diritto soggettivo, si svolga tra soggetti diversi dalla P.A. intorno a questioni che comunque interessano l'azione amministrativa;c. indipendentemente dall'atto, latu sensu, amministrativo che è stato emanato (cfr. art. 2, cit., "(...) ancorché...amministrativa").Il sindacato del g.o. non si limita al caso in cui la P.A. abbia emanato un atto di diritto privato, ma si estende anche agli atti amministrativi in esecuzione dei quali è stato leso un diritto soggettivo.In proposito, va ricordato che, per effetto della riforma del rapporto di p.i. operata dal D.Lgs. n. 29/93, come modificato dai successivi interventi (ed in particolare dalla riforma Bassanini), il g.o. ha competenza sulle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati, con esclusione solo dei profili relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione e della materia pensionistica (cfr. art. 68 D.Lgs. n. 29/93). 2. interni = disposizioni che, nell'ambito delle controversie in ordine ad atti amministrativi di competenza del giudice ordinario, stabiliscono i poteri che quest'ultimo ha in o Continua »