INIZIO E FINE DELL'IMPRESA NOZIONE DI IMPRENDITORE COMMERCIALE La nozione fondamentale nel diritto commerciale è quella di imprenditore commerciale. Perché questa nozione è fondamentale ? Perché solo l'imprenditore commerciale è assoggettato ad una determinata disciplina definita "Statuto dell'imprenditore commerciale". Questa disciplina consiste nell'applicazione delle norme in materia di: fallimento ed altre procedure concorsuali; contabilità; registrazione nella Sezione Generale del Registro delle Imprese; rappresentanza commerciale (cioè applicabilità di una disciplina speciale della rappresentanza che deroga alla disciplina generale di diritto privato); Quindi, solo l'imprenditore commerciale può essere assoggettato al fallimento ed alle procedure concorsuali; solo l'imprenditore commerciale ha l'obbligo di preparare e mantenere le scritture contabili previste dal Codice Civile; solo l'imprenditore commerciale deve iscriversi nella Sezione Generale del Registro delle Imprese; solo all'imprenditore commerciale è applicabile la disciplina speciale della rappresentanza. Bisogna pertanto identificare chi è l'imprenditore commerciale. Il Codice Civile ("c.c.") non definisce espressamente l'imprenditore commerciale ma nell'art. 2082 definisce l'imprenditore e nell'art. 2195 elenca gli imprenditori che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese. La nozione di imprenditore commerciale può identificarsi combinando l'art. 2082 e l'art. 2195. Art. 2082 c.c.: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi." Art. 2195 c.c.: "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti." Quindi, può dirsi che l'imprenditore commerciale è colui il quale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 2082 c.c. e che, per esempio, svolge una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c. Ma per identificare l'imprenditore commerciale è necessario fare riferimento ad altri due articoli: l'art. 2083 c.c. che definisce il piccolo imprenditore, e l'art. 2135 c.c. che definisce l'imprenditore agricolo. Art. 2083 c.c.: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia." Art. 2135 c.c.: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo; selvicoltura; allevamento di animali; e attività connesse; Quindi è imprenditore commerciale colui il quale, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'art. 2082 ed ad esercitare, ad esempio, una delle attività elencate nell' Continua »