Lezione 29 Lezione 29 PROCEDURE CONCORSUALI Altre procedure e reati fallimentari Un'altra procedura concorsuale, di fatto poco usata, è l'amministrazione controllata. Essa permette al debitore di ottenere dai creditori una dilazione generalizzata per il pagamento dei suoi debiti. Proprio i cattivi risultati della procedura di cui sopra hanno portato il legislatore ad emanare la L. 3 aprile 1979 n. 95 (legge Prodi, allora Ministro), con la quale si è dato vita alla nuova procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'obiettivo della legge era, oltre quello di sopperire alle carenze dell'amm.zione controllata che non riusciva a risanare le imprese in difficoltà, quello di garantire i livelli occupazionali delle grandi fabbriche. La legge fallimentare, per dare maggiore efficacia alle procedure concorsuali, stabilisce una serie di reati, riguardanti il comportamento doloso o colposo tenuto dal debitore (oppure dagli organi della società) o da terzi. Questi reati prendono il nome di reati concorsuali. All'interno di questi ultimi si trova una categoria di reati particolarmente importante, il cui presupposto giuridico è la dichiarazione di fallimento: i reati fallimentari. I reati fallimentari, pur prendendo forma soprattutto nel fallimento, si possono verificare anche nelle altre procedure concorsuali. Amministrazione controllata Abbiamo detto che con questa procedura, quasi inesistente nella realtà economica, il debitore domanda una “moratoria” per il pagamento dei suoi debiti. Questa dilazione dei pagamenti ha il palese obiettivo di permettere il risanamento dell'azienda. Per raggiungere questo traguardo viene concesso appunto il congelamento dei crediti per un periodo di 2 anni, durante i quali la gestione dell'impresa, nonché l'amm.zione dei beni del debitore, sono sottoposti al controllo dell'autorità giudiziaria. L'amm.zione controllata può essere chiesta dal debitore imprenditore commerciale qualora egli si trovi in temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni assunte. Manca quindi il presupposto dello stato d'insolvenza, perché in questo caso si mira a risanare l'impresa non a liquidarla. Condizioni d'ammissione alla procedura I presupposti di ammissibilità sono i seguenti: Possesso del debitore degli stessi requisiti soggettivi visti nel concordato preventivo Temporanea difficoltà nell'adempimento dei pagamenti Comprovata possibilità di risanare l'impresa entro 2 anni, sia dal punto di vista economico che finanziario Fasi della procedura Le fasi della procedura di amm.zione controllata sono quasi del tutto simili a quelle del concordato preventivo, ma non c'è il giudizio di omologazione. Anche qui la domanda di ammissione va presentata al Tribunale competente per territorio, sotto forma di ricorso. Il Tribunale può respingere la domanda (ma in questo caso non c'è l'automatico fallimento, perché l'impresa non è insolvente) o accoglierla. Le successive formalità sono le st Continua »