Lezione 26 Lezione 26 PROCEDURE CONCORSUALI Effetti del Fallimento Dal momento in cui viene pronunciata la sentenza dichiarativa del Fallimento si producono una serie di importanti effetti. Essi si classificano (secondo l'impostazione della Legge Fallimentare) in: Effetti per il fallito Effetti per i creditori Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori Effetti sui rapporti giuridici preesistenti (cioè sui contratti in essere) Effetti del Fallimento per il fallito Il Fallimento comporta delle gravi conseguenze nei confronti del fallito. Queste conseguenze sono sia di natura personale, che patrimoniale. Vediamole separatamente. Effetti di carattere personale Questi effetti si traducono in una menomata capacità giuridica del fallito, nonché in una forte limitazione della sua libertà personale. Essi sorgono in conseguenza dell'iscrizione del fallito, subito dopo la dichiarazione di Fallimento, nel pubblico Registro dei falliti, tenuto presso ciascun Tribunale. Da questo Registro il fallito può farsi cancellare (facendo contestualmente cessare gli effetti a suo carico) solamente ottenendo, dall'Autorità giudiziaria, la riabilitazione. La riabilitazione del fallito è concessa discrezionalmente dal Tribunale, su istanza del fallito stesso o dei suoi eredi, quando venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni: Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo, oppure regolare adempimento del concordato fallimentare (se nello stesso i creditori chirografari abbiano ricevuto almeno il 25% del loro credito) Buona condotta del fallito per almeno 5 anni dalla chiusura del F. Nonostante la presenza delle suddette condizioni, la riabilitazione non è mai concessa qualora il fallito sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per gli altri reati previsti dalla legge, salvo che abbia ottenuto per questi reati la riabilitazione penale. Le principali incapacità e limitazioni della libertà personale, prodotte dall'iscrizione nel pubblico Registro dei falliti, sono le seguenti: Tutta la corrispondenza del fallito è dirottata al curatore Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza, senza l'autorizzazione del g. delegato Il fallito non gode più dei diritti politici Il fallito non gode più di alcuni diritti civili (nomina alla carica di amm.tore, sindaco, ecc.) Il fallito è escluso di diritto dalle soc. di persone e dalle cooperative Effetti di carattere patrimoniale Con il F., il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità di tutti i suoi beni, sia quelli esistenti al momento del F., che quelli che gli pervengono successivamente (p. es. in conseguenza di una successione). Questo grave effetto patrimoniale del F. prende il nome (molto espressivo) di spossessamento. In conseguenza di esso, il fallito non può più compiere atti di disposizione sui suoi beni, per cui è inefficace qualsiasi atto compiuto dal fallito dopo la dichiarazione di F.. Sono esclusi dallo spossessamento alcuni beni (c.d. beni personalissimi): Quelli strettam Continua »