Procedure concorsuali: le fasi della procedura fallimentare

Le fasi della procedura fallimento possono raggrupparsi nelle seguenti: custodia e amm.zione del patrimonio fallimentare, accertamento del passivo, liquidazione e ripartizione dell'attivo, chiusura del Fallimento e Concordato fallimentare (6 pagine formato doc)

Appunto di redazione
Lezione 27 Lezione 27 PROCEDURE CONCORSUALI Le fasi della procedura fallimentare    Dopo aver visto cos'é il Fallimento, gli organi, i presupposti e le conseguenze, andiamo ad esaminarne lo svolgimento vero e proprio.   Le fasi della procedura fall.
possono raggrupparsi nelle seguenti: Custodia e amm.zione del patrimonio fallimentare Accertamento del passivo Liquidazione e ripartizione dell'attivo Chiusura del Fallimento e Concordato fallimentare La custodia e l'amministrazione del patrimonio fallimentare Subito dopo la dichiarazione di F., il giudice delegato provvede all'apposizione dei sigilli sui beni del fallito, oggetto dello spossessamento. Ciò per evitare che questi beni siano sottratti o alienati.
Il curatore provvede, quale primo compito del suo ufficio, alla rimozione dei sigilli apposti sui beni fallimentari ed alla successiva redazione dell'inventario dei medesimi. L'inventario dei beni è operazione fondamentale, perché attraverso di questo si può avere una quantificazione iniziale del grado di soddisfazione che riceveranno gli aventi diritto (i creditori). L'inventario redatto dal curatore deve essere dettagliato e completo ed i beni sono elencati, con l'assistenza di un cancelliere del Tribunale, alla presenza del comitato dei creditori e, se possibile, del fallito. Eseguito e verbalizzato l'inventario, il curatore prende ufficialmente in consegna i beni ed inizia la sua attività di amministrazione del patrimonio del fallito. In questa attività egli può compiere tutti gli atti necessari per raggiungere l'obiettivo del F., ossia il soddisfacimento dei creditori, chiedendo, se necessario, le previste autorizzazioni. A tale riguardo, come abbiamo già visto, gli atti amm.tivi compiuti dal curatore si distinguono: Atti di ordinaria amm.zione Atti di straordinaria amm.zione Atti specifici di straordinaria amm.zione Un atto amm.vo di particolare importanza è l'esercizio provvisorio, cioè la continuazione dell'attività dell'impresa pur in presenza del F.. Infatti il Tribunale può autorizzare il curatore a gestire l'impresa ed a continuarne la sua attività produttiva o commerciale, sentito il parere del comitato dei creditori. Il parere di questo comitato vincola la decisione del Tribunale, riguardo all'esercizio provvisorio, solo se esso è negativo. La continuazione dell'attività d'impresa è una soluzione adottata quando l'interruzione improvvisa della vita aziendale porterebbe un grave e irreparabile danno, in termini di valore del patrimonio aziendale, e quindi motivi di opportunità consigliano la prosecuzione imprenditoriale, per non portare discapito ai creditori. L'esercizio provvisorio cessa quando lo decide il Tribunale con decreto non soggetto a reclamo, oppure quando lo richieda il comitato dei creditori (in questo caso la richiesta del comitato è vincolante). L'accertamento del passivo fallimentare E' una fase procedurale nevralgica, perché è a questo punto che vengono individuati i creditori concorsuali, cioè coloro che hanno i