I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE La funzione dei titoli di credito è essenzialmente quella di agevolare la circolazione dei crediti, apprestando all'acquirente una posizione di sicurezza che non è dato realizzare nel sistema della cessione dei crediti. In questo sistema, la posizione del cessionario è dipendente da quella del cedente, e se le cessioni sono più di una, la posizione dell'ultimo cessionario è dipendente dalla posizione di tutti i precedenti cedenti, con la conseguenza che il diritto del cessionario può non sussistere non soltanto perché non sussiste un diritto dell'originario cedente, ma anche perché uno qualsiasi degli atti di cessione intermedi è invalido. E' chiaro pertanto che, in un sistema cosi fatto, la circolazione dei crediti è praticamente inattuabile, perché troppo rischiosa, in quanto il diritto dell'ultimo cessionario sussiste solo purchè il diritto dell'originario creditore e purchè siano validamente costituiti i rapporti intermedi di derivazione del credito. Nel sistema dei titoli di credito, attraverso la creazione di un collegamento tra diritto di credito e documento (incorporazione) per cui il diritto e la sua circolazione si fanno dipendere dal documento e dalla sua circolazione, da un lato si fa degradare il rapporto fondamentale a fonte soltanto indiretta del diritto alla prestazione, d'altro conto, dipendendo la circolazione del credito dalla circolazione del documento, il regime di circolazione applicabile non è più quello proprio della circolazione dei crediti, ma sia pure con particolarità di atteggiamenti, quello della circolazione delle cose mobili, con la conseguenza che è applicabile il principio > . Il porre come fonte diretta del diritto alla prestazione la dichiarazione contenuta nel titolo di credito (dichiarazione cartolare) e il far degradare a fonte soltanto indiretta il rapporto fondamentale consente di rendere irrilevante questo rapporto di fronte al terzo acquirente del titolo di credito in base alla legge di circolazione che gli è propria e quindi di rendere in opponibili nei suo confronti le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale. L' applicabilità del principio > consente al terzo acquirente di respingere l'azione di rivendicazione del documento e di conservare la posizione soggettiva che ad esso è inerente tutte le volte che l'acquisto del titolo sia avvenuto in buona fede e con il rispetto della legge di circolazione dello stesso. Il titolo di credito si può definire come un documento che incorpora un diritto di credito letterale ed autonomo, sottoscritto dal debitore. L'incorporazione, la letteralità ed l'autonomia ne sono caratteristiche fondamentali. I titoli di credito sono documenti che costituiscono la prova dell'esistenza di un diritto assicurano la possibilità di farlo valere direttamente e ne consentono un agevole trasferimento ad altre persone. Si possono distinguere in: TITOLI DI CREDITO PROPRIAMENTE DETTI, che conferiscono al possessore il d Continua »