Garanzie Costituzionali: riassunto

Garanzie Costituzionali: riassunto sulla revisione costituzionale e la Giustizia costituzionale (28 pagine formato docx)

Appunto di ilbernard

GARANZIE COSTITUZIONALI: RIASSUNTO

Le garanzie costituzionali
Sezione I – La revisione costituzionale
1.    Potere costituente, potere costituito e limiti alla revisione costituzionale:
1.2.    Distinzione tra potere costituente e potere costituito:
Lo studio della revisione costituzionale non può prescindere da un pur sommario richiamo a una distinzione: quella tra potere costituente e potere costituito: l'uno è il potere di instaurare ex novo una Costituzione, ed è quindi sottratto a ogni regola giuridica; l'altro è invece ogni potere che trova fondamento in regole giuridiche già instaurate.

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COSA SONO LE GARANZIE COSTITUZIONALI

Il potere costituente, per definizione da tutti accettata, è extra ordinem, nasce da un evento rivoluzionario, è tale per il fatto che riesce a imporsi e a costituire un ordinamento, insomma a stabilire una nuova Costituzione.

Non puo’ sfuggire però che la vaghezza della parola «Costituzione» condiziona la sua definizione, e al contempo influisce sulla definizione di altre parole - «potere costituito», «revisione costituzionale», «revisione della Costituzione» - rendendo del tutto incerti i limiti giuridici del potere dì revisione costituzionale.
L'argomento forte che essi utilizzano è il seguente; avendo il potere costituente una natura diversa da quello costituito, ed essendo esso per definizione il potere che instaura un nuovo ordinamento, anche se esiste un'espressa autorizzazione costituzionale ogni mutamento sostanziale si risolverebbe nell'instaurazione di una nuova Costituzione, esercizio non già del potere (costituito) di revisione, bensì del potere costituente: il quale sarebbe dunque totalmente libero, ma non libero ài disciplinare il trapasso a un nuovo ordinamento.

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GARANZIE COSTITUZIONALI: COSTITUZIONE

La tematica della distinzione tra potere costituente e potere di revisione si ricollega, in quest'ottica, a ulteriori questioni.
La prima riguarda l'emendabilità di Costituzioni che non prevedano specifiche procedure  per la loro modificazione.

La tesi prevalente è che tali Costituzioni (ed. flessibili) - come ad es. lo Statuto alberano - possano essere revisionate mediante procedura ordinaria.
La seconda si ricollega alle distinzioni tra limiti espressi e limiti impliciti, e tra limiti impliciti e limiti logici.
La terza - che tratteremo in ottica comparatistica - è riconnessa al diverso grado di rigidità delle Costituzioni e, all'interno di esse, a ciascuna disposizione costituzionale.

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GARANZIE COSTITUZIONALI DEI DIRITTI

1.3.    Limiti espressi e limiti impliciti:
Le tesi (di matrice inglese) dell'assoluta libertà del Parlamento nel disciplinare l'ordinamento e persino le leggi fondamentali che lo compongono non hanno ostacolato né l'affermazione generalizzata di Costituzioni rigide, né la diffusa inserzione, all'interno dell'articolato, d di limiti espressi alla loro revisione Al contrario, è venuta maturando la convinzione che, accanto a essi, operino limiti impliciti, e cioè non enunciati nel testo.
Si impone a questo proposito una precisazione: alcuni di questi limiti possono essere considerati impliciti solo perché rappresentano una mera estensione, operata p