FONTI COSTITUZIONALI.
La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano . Essa, quindi, è il fondamento di validità delle fonti primarie di cui detta la disciplina. È una Costituzione rigida, il cui mutamento ( revisione costituzionale ) è soggetto a un procedimento aggravato. Con lo stesso procedimento sono approvate anche le altre leggi costituzionali che la Costituzione stessa prevede per la sua integrazione.
La Costituzione predispone un procedimento di formazione della legge costituzionale che si presenta come una variazione del procedimento legislativo ordinario.
Il procedimento per le leggi costituzionali, disciplinato dall'art. 138, prevede 2 deliberazioni successive da parte di ciascuna camera.
La prima deliberazione è a maggioranza relativa: è sufficiente che i sì superino i no. Siccome in questa fase le camere possono apportare al progetto di legge costituzionale qualsiasi emendamento il progetto è destinato a viaggiare tra camera e senato tante volte quante sono necessarie ad ottenere il voto favorevole di entrambe sul medesimo testo (navette).
La seconda votazione può essere effettuato solo dopo che sia trascorso un intervallo di 3 mesi dalla prima. I regolamenti parlamentari vietano che siano portati emendamenti al testo votato in precedenza, perché altrimenti il procedimento dovrebbe ripartire dall'inizio. A questo punto si aprono 2 strade alternative: