I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Recesso unilaterale del lavoratore: dimissioni
Recesso del datore di lavoro: licenziamento
Risoluzione consensuale (art. 1372, c. 1, c.c.)
Scadenza del termine
Altre particolari circostanze previste dalla legge (es. mancato rientro del lavoratore dopo la reintegrazione, dopo il comporto)
Morte del lavoratore
Impossibilità sopravvenuta della prestazione/forza maggiore
IL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO: IL CODICE CIVILE
Il codice civile: recesso ad nutum e recesso in tronco (artt. 2118 e 2119 c.c.)
Ratio del recesso ad nutum
Garanzia di libertà verso vincoli contrattuali a tempo indeterminato
Garanzia di eguaglianza tra le parti, poste in posizione simmetrica e di reciprocità
Allineamento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a quella di ogni altro contratto sinallagmatico a tempo indeterminato;
Logica simmetrica tra la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro, nel comune segno della libera determinazione ad opera delle parti
Logica mistificatoria, rispettosa dell’<<eguaglianza formale>>, ma non di quella <<sostanziale>>
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