Il principio di indifferenza dell’Unione è espresso dal Trattato e afferma che la nozione di Stato membro comprende le sole autorità di Governo degli stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendenti dalla portata della competenza attribuite a questi ultimi.
La corte di Giustizia aveva escluso che la regione possa ricorrere inquanto soggetto privilegiato ai sensi dell’art 230 n 2. Dopo, il Tribunale di primo grado ha assimilato l’ente territoriale a una qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico, ammettendo che esso possa ricorrere contro un atto comunitario in quanto persona giuridica nella misura in cui e se l’atto incide sulla sua posizione in maniera individuale e diretta. Oltre alle ipotesi di contatto diretto tra istituzioni europee ed enti territoriali, andrebbero ancora menzionati i casi in cui il diritto europeo “pare concorrere” con il diritto interno nella definizione della “posizione” delle articolazioni territoriali anche rispetto allo Stato di appartenenza. Conviene ricordare che l’Unione europea ha saputo esercitare una sorta di pressione/ condizionamento a favore del decentramento, soprattutto nei confronti dei Paesi di nuova adesione. Conviene considerare che l’adesione dei nuovi Paesi è preceduta da interventi finanziari che possono anche richiedere l’identificazione di autorità amministrative legate al territorio. Sotto il profilo territoriale, gli stati membri han proceduto ad una ricomposizione sulla base delle unità statistiche suggerite dalla Comunità: l’ue ha provocato un processo di destrutturazione e ricomposizione. L’influenza del diritto europeo nella determinazione delle competenze degli enti territoriali si manifesta nelle distribuzione delle competenze multivel nel settore della politica regionale.
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