Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che disciplina la fattispecie di reato stabilendo le sanzioni che si commutano al caso preso in fattispecie. Le norme che lo riguardano le troviamo all’interno della Costituzione sia pure a livello di principi generali e coinvolgono la libertà personale del soggetto. L’art. 1 del c.p. sancisce il principio di legalità il quale afferma che nessuno può essere punito per aver commesso un fatto non previsto dalle leggi. Occorre inoltre che la legge sia entrata in vigore prima che il fatto sia commesso. Questo principio è enunciato, più o meno negli stessi termini nell’art. 25 della Costituzione: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. La nostra costituzione prevede poi il principio di separazione dei poteri non prevista nell’ancien regime, durante il quale il giudice era anche il legislatore. All’indomani della Rivoluzione francese si è instaurato il modello dello stato di diritto con la presenza di codici scritti affinché tutti gli individui fossero soggetti all’impero della legge e uguali di fronte a questa Continua »