1764. Beccaria esterna la necessità che le leggi siano chiare, scritte precise. Sottolinea l'importanza del principio di irretroattività, dell'utilitarismo (non più pena retributiva, bensì pena utile nella misura in cui riesce a svolgere una prevenzione generale e speciale) e, del ruolo del giudice come bocca della legge fondante su di una seria separazione dei poteri (Montesquieu) la cui base si riconosce nel sillogismo e nel principio di sussunzione: il giudice deve stabilire se il fatto concreto può subentrare nella fattispecie astratta. Dal punto di vista formale: petition of rights (1774), dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789). Carrara: si sviluppa in Italia nel 1800 e fa propri i principi dell'illuminismo (legalità, irretroattività, determinatezza) non contemplando però l'utilitarismo. Il reato è diviso in forza fisica di natura oggettiva, es. uccidere, e forza morale di natura soggettiva, il dolo o colpa. La scuola classica si concentra sull'analisi di reato inteso nella sua astrattezza, ossia come costruzione jure penale filosofica (Carrara). Continua »