CAPITOLO 69 CAPITOLO 69 LE SUCCESSIONI: PRINCIPI GENERALI La successione consiste nel subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di un altro soggetto. Un pericolo che l'ordinamento giuridico doveva scongiurare era quello che un patrimonio rimanesse senza proprietario e dunque da qui nasce l'esigenza di normalizzare le successioni in caso di morte, ma come sappiamo esistono anche tipi particolare di successioni inter vivos. Il diritto delle successioni deve in primo luogo designare le persone dei successori. In secondo luogo deve regolare l'acquisto da parte dei successori e, in particolare, le condizioni alle quali essi diventano responsabili dei debiti del de cuius (si designa così la persona della cui designazione si tratta), i rimedi concessi ai creditori del de cuius per assicurare che il patrimonio ereditario sia destinato innanzitutto alla soddisfazione dei loro crediti, la gestione del patrimonio immediatamente dopo l'apertura della successione. La parte del diritto delle successioni che regola la designazione dei successori si collega più strettamente con la concezione politica della famiglia e della proprietà. La misura in cui si ammette la successione a favore di privati dipende dalla misura in cui si riconosce la proprietà privata. Quanto poi alla libertà di disporre per testamento, essa è espressione di un principio individualistico, che può venire compresso dai limiti posti a tutela della famiglia. Questi ultimi poi nel corso degli anni sono stati diversamente configurati in diversi situazioni storiche e politiche, in base a quanto la famiglia fosse intesa in senso più o meno ampio, seconda la diversa posizione della donna nella società, e secondo che lo scopo fosse quello di provvedere alla necessità di assicurare potenze familiari, quella di frantumare e diffondere la proprietà o quella di concentrare grossi patrimoni in mano a poche famiglie. LE DIVERSE SUCCESSIONE PER MORTIS CAUSA: La possibilità di trasmissione si ricollega come detto con il riconoscimento della proprietà privata ed implica il potere di disporre completamente dei propri beni con atti di ultima volontà. Questo potere però da sempre è stato limitato nella nostra tradizione giuridica, da disposizione poste a tutela della famiglia; dunque la piena e totale libertà di disporre può esservi solo quando manchino prossimi congiunti. La limitazione della libertà testamentaria (successione testamentaria) e della libertà di disporre con atti di donazione è data dalla presenza dei prossimi congiunti che sono tutelati in quanto sono detti successori necessari (successione necessaria) e cioè l'insieme delle norme che dettano la percentuale di patrimonio che spetta a questa soggetti. Visto che il testamento è un atto volontario e non obbligatorio, nel caso in cui esso non vi sia o non disponga per l'intero patrimonio un ulteriore complesso di norme regolano la successione (successione legittima); i successori così designati sono detti successori legittimi. La costitu Continua »