I Diritti Reali Di Godimento - Dispense di Diritto Privato gratis Studenti.it
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I diritti reali di godimento si caratterizzano per essere tassativamente previsti dalla legge e per presentare una separazione degli elementi tipici della proprietà (e per questo sono anche detti "parziali"): disponibilità e godimento del bene (9 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da redazione

LEZIONE 9 LEZIONE 9 I DIRITTI REALI DI GODIMENTO Questa lezione ha ad oggetto la disamina di tutti i diritti reali di godimento. I diritti reali di godimento si caratterizzano per essere tassativamente previsti dalla legge e per presentare una separazione degli elementi tipici della proprietà (e per questo sono anche detti "parziali"): disponibilità e godimento del bene.  1.  DIRITTO DI SUPERFICIE (artt. 952 ss. c.c.): ha per oggetto costruzioni al di sopra e al di sotto del suolo, ma anche al di sopra di una costruzione già esistente; sorge per iniziativa del proprietario o dei comproprietari; può essere costituito con atto fra vivi o mortis causa; fra le cause di estinzione possono annoverarsi :a. scadenza del termine (se previsto);b. perimento della costruzione (se contemplato dalle parti);c. prescrizione;d. perimento del suolo;e. riunione del diritto di superficie e di proprietà in un'unica persona. 2.  ENFITEUSI (artt. 957 ss. c.c.): sorge per iniziativa del proprietario o dei comproprietari; può essere costituito con atto fra vivi o mortis causa; può nascere per usucapione o per disposizione amministrativa; può essere perpetua o a tempo determinato (superiore ai venti anni); concede all'enfiteuta gli stessi diritti del proprietario; impone all'enfiteuta il pagamento di un canone; prevede diritti ed obblighi a carico del concedente (artt. 967, 972, 975 c.c.); e' previsto che il concedente possa richiedere la  ricognizione (atto di accertamento) del proprio diritto da parte dell'enfiteuta, fino ad un anno prima della scadenza del ventennio; prevede diritti ed obblighi a carico dell'enfiteuta (artt. 959, 975, 971, 960, 968 c.c.); si estingue per:a. scadenza del termine;b. perimento totale del fondo;c. usucapione;d.  affrancazione: diritto potestativo che spetta all'enfiteuta, il quale, a fronte del pagamento di una somma di denaro (pari a quindici volte l'ammontare del canone), diventa proprietario del fondo. Se manca il consenso del proprietario, può essere concessa dal giudice; e.  devoluzione: diritto potestativo che spetta al proprietario, il quale, a fronte di gravi inadempienze dell'enfiteuta, può chiedere al giudice un provvedimento di liberazione del fondo.  3.  USUFRUTTO (artt. 978 ss. c.c.): la durata non può eccedere la vita dell'usufruttuario (in caso di persona fisica) o trenta anni (in caso di persona giuridica) (art. 979 c.c.); priva il proprietario del godimento del bene; è intrasmissibile agli eredi; può essere costituito con atto fra vivi o mortis causa; può nascere per usucapione o per disposizione di legge; ha ad oggetto beni fungibili ed in consumabili, eccezion fatta (art. 995 c.c.) per il "quasi usufrutto", avente ad oggetto beni consumabili; sono previsti diritti ed obblighi a carico dell'usufruttuario (artt. 981- 988, 995, 996, 981.1, 1001, 1002, 1004, 1012 c.c.);  sono previsti diritti ed obblighi a carico del proprietario (artt. 1004, 1005, 1013 c.c.);  si estingue per:a. scadenza del termine;b. morte dell'usufruttu Continua »

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