LEZIONE 10 LEZIONE 10 LA COMUNIONE, IL CONDOMINIO E I BENI Questa lezione ha ad oggetto lo studio della comunione, del condominio e delle classificazioni dei beni. Nei casi di comunione , secondo la teoria atomistica, il diritto dei singoli comunisti è limitato nel suo esercizio da quello degli altri. La quota che spetta pertanto ad essi è una quota ideale, riferita al bene indiviso. Fonti della comunione sono: titolo : accordo di più soggetti idoneo a costituire o modificare una comunione (art. 1100 c.c.) (comunione volontaria); legge (comunione incidentale) usi (a base delle comunioni tacite familiari) In base alla facoltà dei comunisti di chiedere lo scioglimento, la comunione sarà: · ordinaria, se è possibile, · forzosa, se è negata. L'uso della cosa comune deve avvenire col limite di non alterarne la destinazione e di non impedirne agli altri il godimento (art. 1102 c.c.). L'attività di gestione, finalizzata alla conservazione e/o al miglioramento della cosa comune, è esercitata congiuntamente, secondo le decisioni della maggioranza (art. 1105 c.c.), la quale ha anche la facoltà di formare un regolamento per l'ordinaria amministrazione (art. 1106 c.c.). Regole particolari regolano altri diritti ed obblighi dei comunisti (artt. 1103.1, 1108.3, 1108.4, 1104 c.c.). Lo scioglimento non può essere accordato se la cosa, una volta divisa, sia inutilizzabile (art. 1112 c.c.). Ultimamente si è diffuso l'istituto della multiproprietà , che consiste nella proprietà di un bene immobile, limitatamente ad un determinato periodo dell'anno. E' ancora discussa la natura giuridica della multiproprietà, tuttavia si può a ragione sostenere che il diritto di proprietà (del bene immobile o mobile registrato) sia pieno e che quello di godimento sia soggetto a turnazione. Nel condominio negli edifici, il condomino è sia proprietario esclusivo del suo appartamento, sia comproprietario di alcune parti dell'edificio, in ragione al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (art. 1118 c.c.). Le parti comuni sono indivisibili (art. 1119 c.c.); è una sorta di comunione forzosa; a maggioranza possono essere effettuate innovazioni, purchè rendano più comode o migliorino le cosa (art. 1120 c.c.); è obbligatoria la nomina di un amministratore quando ci siano più di quattro condomini (art. 1129.1 c.c.), che funge da organo esecutivo (art. 1130 c.c.) le decisioni vengono deliberate in assemblea (art. 1135 c.c.); è obbligatoria la stesura di un regolamento, se i condomini sono più di dieci (art. 1138 c.c.); si applicano le norme sulla comunione, laddove compatibili. I beni sono espressamente suddivisi dal codice civile in: § BENI IMMOBILI : beni naturalmente o artificialmente incorporati al suolo (art. 812.1 c.c.). § BENI IMMOBILI PER DESTINAZIONE: beni che, per la loro utilizzazione sono saldamente assicurati al suolo (art. 812.2 c.c.). § BENI MOBILI : tutti gli altri beni (art. 812.3 c Continua »