L’ordinamento giuridico è il complesso di norme e di istituzioni mediante cui viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta al controllo di un’organizzazione superiore. Una collettività si dice organizzata se: ci sono delle regole di condotta; queste regole non sono transitorie ma determinano una struttura; le regole sono osservate. Le regole servono per dare stabilità al sistema e garantire lo svolgimento ordinato e pacifico delle varie attività. L’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto. La norma giuridica è la regola che concorre a disciplinare l’organizzazione della vita della collettività. La giuridicità di una norma deriva dall’inserimento di questa nell’ordinamento che contribuisce a formare. La forza vincolante di una norma giuridica non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordinamento). I fatti produttivi di norme si chiamano fonti. Le norme giuridiche contengono: leggi decreti, sentenze, regolamenti, ordinanze. La norma giuridica ricollega un effetto giuridico al verificarsi di una fattispecie : se [fattispecie] allora [effetto]. Continua »