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Note sintetiche di diritto privato sui caratteri delle donazioni, disciplina, carattere, revoca (7 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da greenqueen

La donazione è,secondo l'art. 769,il contratto con il quale,per spirito di liberalità,una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario),disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (di dare e non di fare). Essa presenta una struttura bilaterale,in quanto è necessario,per la sua perfezione,il consenso,l'incontro della volontà di due parti:occorre la volontà del donante di arricchire l'altra senza corrispettivo e l'accettazione dell'altra. Solo in via eccezionale tale accettazione non è necessaria:questo nell'ipotesi di donazione obnuziale.

Elementi denotativi del contratto di donazione sono quindi lo spirito di liberalità e l'arricchimento.

  • Spirito di liberalità (animus donandi): costituisce la causa del contratto,che non si identifica (come per tutti gli altri contratti) con il motivo che induce il soggetto a compiere l'atto;
  • Arricchimento del donatario: ovvero l'incremento del patrimonio del donatario,non un mero vantaggio (come si riscontra nei negozi a titolo gratuito come il comodato o il mandato gratuito). L'arricchimento può realizzarsi o disponendo a favore di un altro soggetto di un diritto,oppure assumendo verso il donatario un'obbligazione di dare e non di facere.
Rispetto la donazione è inammissibile la figura del contratto preliminare. Infatti la donazione deve essere spontanea,non si può avere un contratto diretto a creare l'obbligo di concludere una donazione che il soggetto deve essere libero di compiere o no. Per questo motivo,anche la promessa di donazione è nulla.

Donazione remuneratoria

E' una donazione qualificata dalla peculiarità dei motivi, è fatta per riconoscenza,in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione o per riconoscenza (art. 770). La donazione remuneratoria ha un trattamento differenziato rispetto la donazione ordinaria poiché è irrevocabile (art. 805),non obbliga a prestare gli alimenti per il donante (art. 437),ma comporta a carico del donante la garanzia per evizione,nei limiti di cui all'art. 797 n. 3 (fino alla concorrenza dell'ammontare delle prestazioni ricevute dal donante.

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