LEZIONE 11 LEZIONE 11 LA FAMIGLIA E GLI ALIMENTI Con questa lezione si inizierà ad affrontare l'istituto principale del diritto di famiglia. Premettendo che il codice civile non dà una definizione di famiglia, essa si distingue in: FAMIGLIA LEGITTIMA : fondata sul matrimonio; FAMIGLIA DI FATTO : fondata sul vincolo della convivenza “more uxorio”. In altre parole, sebbene non fondata sul matrimonio, la famiglia di fatto si contraddistingue per la stabilità dei rapporti dei conviventi, per la coabitazione e collaborazione abituale, nonché per l'assistenza reciproca. Tuttavia nel nostro ordinamento non hanno ancora rilevanza i rapporti fra conviventi che non siano uniti dai vincoli del matrimonio: non sussiste alcun diritto alla successione legittima; l'assistenza reciproca e la collaborazione sono considerate come adempimenti di obbligazioni naturali; la cessazione del vincolo di convivenza more uxorio non comporta alcun risarcimento. A tutela della filiazione, invece, i rapporti fra genitori che convivano more uxorio e figli naturali sono equiparati a quelli della famiglia legittima: sussiste il dovere di mantenerli, istruirli, educarli; il figlio naturale ha gli stessi diritti successori di quello legittimo; la potestà genitoriale sul figlio naturale spetta ad entrambi i genitori o a quello che l'ha riconosciuto. Il regime patrimoniale legale della famiglia, a norma dell'art. 159 c.c. è quello della comunione dei beni (approfondimento a pag.3).Ciò significa che -allo stesso modo- entrambi i coniugi possono gestire il patrimonio familiare ed entrambi possono vantare su di essi i medesimi diritti. Esclusi (vedi a pag. 3) dalla comunione sono, invece, i beni personali di ciascun coniuge (art. 179 c.c.). Le modalità di amministrazione dei beni dalla comunione sono previsti dagli artt. 180-190 c.c..La comunione legale può essere sciolta (art. 191 c.c.) per: dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge; annullamento del matrimonio; divorzio; separazione dei coniugi; separazione giudiziale dei beni; mutamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di un coniuge. Il patrimonio, pertanto, si dividerà in parti uguali. Nell'interesse della prole il giudice può costituire a favore di un coniuge l'usufrutto su parte dei beni che spettano all'altro. A garanzia dell'autonomia patrimoniale della famiglia vi è la previsione della scelta, da parte dei coniugi, di un regime patrimoniale differente. Essi possono, infatti, purchè risulti da atto pubblico, scegliere un regime patrimoniale convenzionale, che sarà: separazione dei beni (art. 162.2. c.c.). Tale scelta può essere fatta in qualsiasi momento, così come per le eventuali modifiche. E' necessario, tuttavia, che vi sia il consenso di tutte le parti o dei loro eredi (art. 163.1 c.c.). fondo patrimoniale. E' un insieme di bai appositamente destinati, per far fronte ai bisogni della famiglia. E' costituito da beni immobili, beni mobili regis Continua »
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