LEZIONE 5 LEZIONE 5FATTI GIURIDICI E LA CERTEZZA DEL DIRITTO In questa lezione si studieranno i fatti che -nel mondo del diritto- producono conseguenze rilevanti. I fatti giuridici sono fatti del mondo naturale o della realtà sociale che producono conseguenze rilevanti per il diritto. Si possono distinguere in fatti naturali (indipendenti dalla volontà umana) ed in fatti/atti umani, posti in essere da soggetti di diritto. In realtà tale distinzione è operata più che altro dal punto di vista naturalistico; volendola inquadrare dal punto di vista giuridico, dando rilievo essenzialmente al ruolo svolto dall'attività umana e alla qualifica che l'ordinamento dà al fatto, tenuto conto di essa, avremo: fatti giuridici indipendenti dalla volontà umana; atti giuridici voluti dall'uomo. Questi ultimi possono essere distinti, in base alla rispondenza al diritto, in: atti leciti (conformi al diritto); atti illeciti (non conformi al diritto). Oppure, in base alla volontà del soggetto, in: meri atti giuridici: sono solo dei presupposti di effetti giuridici, in quanto rilevano solamente la consapevolezza e la volontarietà dell'atto (indipendentemente dalle conseguenze). Possono essere atti/operazioni materiali diretti a modificare la realtà esterna, oppure dichiarazioni di scienza o di verità, dirette a dichiarare la conoscenza di un determinato fatto. negozi giuridici (atti di autonomia negoziale) (vedi approfondimento a pag. 3) in cui gli stessi soggetti agenti determinano le conseguenze. Nei negozi, quindi, la volontà del soggetto è diretta al compimento del fatto e alla determinazione degli effetti di esso. E' bene precisare che la categoria dei negozi giuridici è puramente dogmatica, e dottrinaria: il legislatore, infatti, anziché questa espressione, predilige i termini “atto unilaterale” o “contratto”. Se quindi il fatto giuridico è un accadimento umano o naturale che produce effetti su di un rapporto giuridico, diventa fondamentale capire se ciò che si è verificato corrisponde a ciò che è previsto dall'ordinamento. Si parla al proposito di fattispecie, per definire la situazione, l'ipotesi, il tipo di fatto giuridico, che sarà: astratta: quella espressamente prevista, disciplinata e tutelata o sanzionata dal legislatore; concreta: che corrisponde al fatto specifico, realmente accaduto. In base all'articolazione dei fatti, la fattispecie può essere: semplice: se costituita da un solo fatto giuridico; complessa: se composta da una molteplicità di fatti; a formazione progressiva: quando l'effetto finale è subordinato al verificarsi di tutti i fatti previsti nella fattispecie. Dall'accezione di negozio giuridico in senso stretto si distingue il contratto, che è l'accordo di due o più parti, diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il consenso delle parti si raggiunge tramite: dichiarazione: espressione esplicita della volontà di impegnarsi in un determinato senso; com Continua »