LEZIONE 1 LEZIONE 1LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO, L'EFFICACIA DELLA LEGGE,LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Questa lezione si propone di illustrare brevemente i fondamenti del diritto privato e le norme che disciplinano - dal punto di vista privatistico - il buon funzionamento di qualsiasi aggregazione sociale. Le fonti di cognizione del diritto (privato) sono gli strumenti attraverso i quali le norme vengono identificate in concreto e rese conoscibili. Le norme contengono sempre regole generali ed astratte, valevoli, cioè, per la generalità degli individui e non per il caso individuale/concreto.L'art. 1 prel. prevede che fonti del diritto sono : - le leggi = qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi appositamente preposti e nelle forme previste dalla Costituzione. In tale concetto si possono, pertanto, far rientrare leggi di "rango superiore" (la Costituzione e le leggi costituzionali) e leggi di "rango inferiore" (le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti legislativi). - i regolamenti = qualsiasi norma giuridica emanata dal potere esecutivo, nell'ambito dell'esercizio di una potestà normativa autonoma riconosciuta dall'art. 87 della Costituzione. - (le norme corporative ) = (da ritenersi abrogate in seguito alla soppressione del regime corporativo, disposta con il regio decreto legge 9.8.1943, n.721) - gli usi = ripetizione costante ed uniforme di determinati comportamenti da parte della collettività, caratterizzata dal convincimento di uniformarsi ad un preciso obbligo giuridico. N.B. A seguito dell'adesione del nostro Paese al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (L.1203/57), la legislazione comunitaria è stata sostanzialmente equiparata, nella gerarchia delle fonti, alle leggi di rango costituzionale. Laddove una materia sia affidata alla competenza comunitaria, questa ultima prevarrà sulla legislazione italiana, a meno che non violi i principi ispiratori e fondamentali del nostro ordinamento.Sebbene da non considerarsi propriamente fonti del diritto, vengono annoverate come tali, in quanto ne favoriscono la conoscenza: · equità , da intendersi come la giustizia del caso concreto. Essendo il nostro ordinamento fondato sul principio della certezza del diritto, il ricorso all'equità, cioè alla valutazione di un singolo caso in base a dettati diversi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti, è molto limitato, perché contrario al comune senso di giustizia; · giurisprudenza , nel senso di insieme delle decisioni giudiziarie. Ha valore scientifico ed interpretativo, ma non vincolante; · dottrina , consistente nel risultato delle opinioni e delle considerazioni derivanti dallo studio scientifico del diritto. Il loro valore, la loro forza e la loro efficacia sono pertanto commisurati all'autorità degli studiosi stessi.Efficacia della legge Affinché la norma giuridica (vedi approfondimento sull'interpretazione della legge a pag. 4) possa esplicare la sua efficacia, ed Continua »