L'obbligazione è tendenzialmente un rapporto temporaneo destinato ad estinguersi. Tipico fatto istintivo e l'adempimento: ossia, la realizzazione della prestazione dovuta, consente al creditore di ottenere risultato perseguito.
Esistono alcune ipotesi nelle quali, benché l'obbligazione non venga adempiuta, il rapporto obbligatorio estingue ugualmente. Ciò accade nel caso di morte del debitore, quando si tratti di prestazioni infungibili: prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali del obbligato.
Esistono anche nelle fattispecie che il codice designa come: modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento:
1.compensazione (dal 1241 al 1252)
2.confusione ( dal 1253 al 1255)
3.novazione (dal 1230 al 1235)
4.remissione (dal 1236 al 1240)
5.impossibilità sopravvenuta (dal 1256 al 1259)
L'adempimento consiste nella esatta realizzazione della prestazione dovuta. Nell'adempiere l'obbligazione, il bevitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
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