Il matrimonio

Il matrimonio può essere: civile, canonico, concordatario, acattolico. Dipsensa su tutto il diritto privato relativo al matrimonio. Con domande e glossario finale (8 pagine formato doc)

Appunto di redazione
LEZIONE 12 LEZIONE 12IL MATRIMONIO Oggetto di questa lezione è lo studio dell'istituto che regola i rapporti fra coniugi.
Il  matrimonio  può essere:  CIVILE : celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;  CANONICO : celebrato davanti al Ministro di Culto cattolico;  CONCORDATARIO : celebrato davanti al Ministro di Culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile.  ACATTOLICO : celebrato davanti a Ministri di Culto acattolici. Se trascritto nei registri dello stato civile, i suoi effetti sono equiparati a quelli del matrimonio civile.  Il matrimonio civile avviene alla presenza di due testimoni e dell'Ufficiale di stato civile; solo dalla dichiarazione di quest'ultimo dipende il perfezionamento dell'atto.  I requisiti per contrarre matrimonio sono:  la maggiore età (che, con decreto del Tribunale per i Minorenni, può essere abbassata a 16 anni, nel caso gravi motivi e di accertata maturità fisica e psichica: art. 84 c.c.); la assenza di infermità mentale (art.
85 c.c.);   la libertà di stato (cioè non essere vincolati a precedenti matrimoni: art. 86 c.c.); la assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione (art. 87 c.c.); la assenza di condanne di una parte per delitto di omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra (art. 88 c.c.);  (per la donna) il decorso di almeno trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione del precedente matrimonio (art. 89 c.c.);  il decorso di almeno tre giorni dalla data delle pubblicazioni (art. 99 c.c.). Le pubblicazioni, infatti, servono a permettere che il Pubblico Ministero o i parenti ex art. 102 c.c., si oppongano al matrimonio per qualsiasi motivo che ne impedisca la celebrazione e che citino i nubendi dinnanzi al tribunale. In casi del tutto eccezionali (qualora uno degli sposi risieda all'estero o, in tempo di guerra, sia militare) è ammesso il matrimonio per procura. In tal caso la procura deve risultare da atto pubblico e indicare specificatamente le generalità della persona che si intende sposare; la celebrazione è subordinata all'autorizzazione del Pubblico Ministero. Il  matrimonio simulato è il matrimonio celebrato dai coniugi con l'accordo di non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che da esso ne discendono (art. 123 c.c.).  Il  matrimonio putativo (art. 128 c.c.) può essere: il matrimonio contratto in buona fede da uno o da entrambi i coniugi, che, tuttavia, è nullo; il matrimonio contratto dagli sposi, il cui consenso è stato estorto con violenza, oppure è stato determinato da timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne agli sposi. In questi casi c'è un regime di tutela che prevede: che, fino alla sentenza di nullità si producano gli effetti a favore dei coniugi; che tali effetti si producano anche rispetto ai figli nati o concepiti in costanza di matrimonio (nonchè ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti prima della sentenza che ne dichiara la nullità); Nel nostro ordinamento è estremamente tutelata la li