LEZIONE 13 LEZIONE 13 LE MODIFICAZIONI DEL VINCOLO CONIUGALE E LA FILIAZIONE Questa lezione si propone di illustrare brevemente i restanti istituti del diritto di famiglia. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può avvenire per: morte (alla quale è equiparata la dichiarazione di morte presunta) di un coniuge; divorzio, che è dichiarato con sentenza dal giudice, nel presupposto che egli stesso abbia accertato in concreto che sia terminata la comunione spirituale e materiale dei coniugi e che sussista una delle cause espressamente previste dall'art. 3 (leggi l'articolo a pag. 6) della legge 898/1970. A seguito della sentenza di divorzio, pertanto: mutano gli stati civili degli interessati; la donna perde l'uso del cognome del marito; entrambi perdono i diritti successori; si scioglie la comunione legale; il coniuge affidatario della prole ha diritto -per essa- ad un assegno di mantenimento; il coniuge che è effettivamente privo di mezzi e della possibilità di procurarseli, ha diritto ad un assegno periodico da parte dell'altro, proporzionale alle sostanze e ai redditi di quest'ultimo. Sempre in sede processuale, si definisce anche il criterio di adeguamento automatico dell'assegno con riferimento (quantomeno) alla svalutazione monetaria. La SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, invece, non determina la cessazione dei vincoli civili del matrimonio, perchè ha carattere transitorio. Essa può essere: di fatto: è una mera interruzione della convivenza coniugale, sena che vi sia l'intervento del Tribunale. giudiziale: (art. 151 c.c.) per fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione della prole. Con essa cessano gli obblighi di coabitazione e di collaborazione, mentre sussistono quelli di assistenza e mantenimento.Il giudice in questo caso, a richiesta di una parte, può dichiarare quale sia il coniuge cui sia da addebitare la colpa della separazione, perché, con comportamenti coscienti e volontari, ha contravvenuto ai doveri che dal matrimonio derivano. A seguito di tale pronuncia, il coniuge cui sia attribuito l'addebito perde i diritti successori e deve corrispondere all'altro (nel presupposto che non sia in grado di provvedere autonomamente) un assegno di mantenimento. Di regola, inoltre, il coniuge che sia affidatario della prole ha il diritto di abitare la casa familiare (art. 155 c.c.). consensuale: (art. 158 c.c.) nel presupposto che la convivenza coniugale sia intollerabile e possa recare grave pregiudizio all'educazione della prole, i coniugi possono accordarsi sulle modalità della separazione, per poi farle omologare dal Tribunale (che nell'interesse della prole può apportare delle modificazioni). La separazione cessa con la riconciliazione, espressa o tacita. La filiazione è il rapporto che lega genitori e figli. Essa si distingue in: Filiazione legittima, ovvero concepita da genitori legati dal vincolo del matrimonio. Si presumono (c.d. presunzione di concepimento du Continua »