Le persone giuridiche

Le persone giuridiche sono soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche ma che godono ugualmente della capacità giuridica. In questa categoria sono ricomprese: le associazioni, le fondazioni, le associazioni non riconosciute e i comitati (3 pagine formato doc)

Appunto di redazione
LEZIONE 3 LEZIONE 3LE PERSONE GIURIDICHE Questa lezione si propone di illustrare brevemente le altre tipologie dei soggetti di diritto.
  Le persone giuridiche sono soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, ma che godono ugualmente della capacità giuridica.   In questa categoria sono ricomprese: le ASSOCIAZIONI, le cui principali caratteristiche sono: la pluralità di persone; l'elemento patrimoniale che consente di raggiungere il fine per il quale le persone si associano; lo scopo lecito e determinabile, espressamente indicato nell'atto costitutivo e nello statuto; il riconoscimento, determinato dalla iscrizione nell'apposto registro (regionale o prefettizio) delle persone giuridiche entro 120 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorità preposta ritenga di non poter procedere, ne deve dare avviso ai richiedenti.
Ex D.P.R. 10.2.00 n. 631, il riconoscimento è concesso: dalla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie ex D.P.R. 616/77 e le cui finalità rientrano nell'ambito di una sola Regione; dal Prefetto per tutti gli altri casi; (sebbene ancora inattuato, l'art. 39 Cost. prevede il riconoscimento dei sindacati -tramite registrazione- purchè i loro statuti garantiscano un ordinamento interno a base democratica); (le società, invece, acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese); l'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il patrimonio della persona giuridica risulta completamente distinto da quello dei singoli componenti. Il patrimonio dei singoli soci, pertanto, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica; la costituzione attraverso: l'atto costitutivo (stipulato con atto pubblico e contenente l'impegno di più persone ad organizzarsi stabilmente per il perseguimento di uno scopo comune); lo statuto (redatto in forma di atto pubblico e contenente il regolamento dell'associazione). l'attribuzione della capacità giuridica; l'attribuzione della capacità di agire, attraverso gli amministratori, che agiscono in qualità di organi (altri organo è l'assemblea); l'acquisto della qualità di associato, simultaneamente alla costituzione della società ovvero successivamente; il recesso e l'esclusione dell'associato (ai sensi dell'art. 24 c.c.); le FONDAZIONI che si costituiscono con l' atto di fondazione (fra vivi o mortis causa) e con l'atto di dotazione, con cui si compie un atto di disposizione patrimoniale e destinando ad un determinato scopo determinati beni; sono regolate internamente da uno statuto; sono disciplinate, per quanto compatibili, dalle norme cui sono sottoposte le persone giuridiche in generale.     Gli enti di fatto sono enti (pertanto, insiemi di uomini e mezzi) che non hanno ottenuto il riconoscimento.   Secondo parte della dottrina non sono soggetti di diritto perché sprovvisti di personalità.  Altra parte della dottrina, invece, sostiene che gli enti di fatto siano c