LEZIONE 6 LEZIONE 6 LA PUBBLICITA' E LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI Questa lezione ha ad oggetto lo studio degli strumenti che garantiscono la conoscibilità e la certezza dei fatti giuridici. La pubblicità è finalizzata al conferimento di certezza alle situazioni giuridiche e a rendere manifesti atti e fatti di notevole rilevanza ai terzi. La pubblicità può essere di diversi tipi: notizia : serve a rendere conoscibili ai terzi che vi abbiano interesse determinati atti o fatti (validi comunque, anche se la pubblicità manca). Es. registro dello stato civile; dichiarativa : serve a rendere opponibili ai terzi determinati atti o fatti, che sono stati oggetto di pubblicità. Es: la trascrizione dell'acquisto di un bene immobile presso la Conservatoria dei registri immobiliari; costitutiva : serve a produrre gli effetti di un determinato fatto giuridico. Es: l'iscrizione dell'ipoteca; l'iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese. La trascrizione è una forma di pubblicità dichiarativa, finalizzata rendere in opponibili a terzi determinati atti, oppure a dirimere le controversie fra più aventi causa. L'art. 2643 c.c. elenca (tassativamente) gli atti che sono soggetti a trascrizione, stabilendo per essi determinati effetti (art. 2644 c.c.): se per l'atto era prevista la prescrizione, ma questa non è avvenuta tempestivamente, l'atto sarà in opponibile a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo; nei confronti di chi ha trascritto un atto, saranno inopponibili tutte le successive trascrizioni o iscrizioni. Essendo solo pubblicità dichiarativa, la trascrizione è un onere, ha efficacia dal momento in cui si effettua, non è soggetta a prescrizione e decadenza. Per il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650.1 c.c.), la trascrizione di un atto a favore di un soggetto non è efficace se l'atto del soggetto che si oppone non risulta da una precedente trascrizione. Le prove (o, più precisamente, i mezzi di prova) sono gli strumenti che consentono di provare determinati fatti, permettendo, inoltre, al giudice di formare il proprio libero convincimento sull'esistenza o meno dei fatti oggetto di causa. Classificazione delle proveL'art. 2697 c.c. regolamenta l' onere della prova , in ossequio al principio dispositivo che vige nel campo civilistico. Pertanto, chi vuol far valere un proprio diritto deve provarne i fatti costitutivi; la parte avversa, invece, deve provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, se propone delle eccezioni. Si avrà inversione dell'onere della prova (art. 2698 c.c.), invece, nei casi in cui lo prevede la legge (legale) o la volontà delle parti (convenzionale) se si tratta di diritti indisponibili e in tal modo non si renda particolarmente difficoltoso ad una delle parti l'esercizio del diritto. Atto pubblico: Documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale. Ha efficacia di prova legale solo per l'estrinseco. Scrittura privata: Documento redatto per iscritto Continua »