IL PARLAMENTO LE FONTI DEL DIRITTO (art. 7-8, 10, 70-81, 116-117, 123, 132-133, 138-139) Cosa sono Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti delle norme giuridiche sono, di regola, la generalità (l'essere riferite ad una pluralità indistinta di soggetti) e l'astrattezza (il prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto). Chiamiamo fonti di produzione del diritto, cioè di norme giuridiche, quei fatti (eventi naturali o comportamenti umani non volontari) o quegli atti (comportamenti umani volontari e consapevoli) ai quali l'ordinamento considerato attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri. Chiamiamo fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, i modi mediante i quali le norme prodotte devono e possono essere portate a conoscenza dei destinatari. A questo proposito si parla delle c.d. fonti di cognizione, ossia degli atti che non hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto oggettivo. Quando l'ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma senza che siano seguite procedure particolari né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto. Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (la Costituzione). L'appartenenza di un atto alle fonti del diritto produce determinate conseguenze: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; l'applicazione del principio iura novit curia (il giudice è tenuto a conoscere la legge) e del principio ignorantia legis non excusat; il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.; l'art. 12 delle preleggi sull'interpretazione e applicazione del diritto. Soggetti titolari Nello stato liberale ottocentesco, e fino a parte del Novecento, i processi di produzione normativa ruotavano intorno ai due soggetti titolari del potere sovrano, il re e il parlamento. La legge del parlamento era chiamata fonte primaria. Il governo del re doveva osservanza alla legge del parlamento e poteva esercitare un potere normativo più limitato, varando regolamenti chiamati fonti secondarie. L'avvento dello stato liberaldemocratico, in particolare nella forma dello stato costituzionale, ha operato una rivoluzione: la posizione di una costituzione rigida quale atto supremo dell'ordinamento giuridico e superiore ad ogni altra fonte. La costituzione rigida ha assunto il monopolio dei processi di produzione del diritto e ha determinato la moltiplicazione dei soggetti titolari di poteri normativi. L'ordine gerarchico è: Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie e atti equiparati, regolamenti dell'es Continua »