Requisiti del presidente della Repubblica (art.84 Cost.): la cittadinanza italiana; - l’età ; - il pieno godimento dei diritti civili e politici; - il non appartenere, per discendenza o legame di parentela alla Casa Savoia (XIII disp. finale Cost). Incompatibilità (art.84, 2 c., Cost.): L’ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Elezione (art.83 Cost.): - è eletto dal Parlamento in seduta comune (primo comma) integrato - rimane in carica per sette anni (art.85, 1 c., Cost.) - l’elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea (dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta) (terzo comma). Giuramento (art.91 Cost.): Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Continua »