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Dispensa del corso di diritto pubblico relativi al sistema italiano delle fonti giuridiche ed ai diversi organi politici italiani. (27 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da henry17ttt

Le FONTI DEL DIRITTO riguardano tutto ciò che produce il diritto studiato tecnicamente. Si dividono in: • atti; • fonti fatto (o consuetudini). Un’altra distinzione è fatta in base a: • di produzione: immettono nell’ordinamento una norma giuridica, che disciplina una certa materia (es. le circostanze in cui può avvenire un sequestro); • sulla produzione: disciplinano gli organi e le procedure che portano all’esistenza di una norma di produzione (es. art. 30); • di cognizione (Gazzette Ufficiali): documenti ufficiali in cui vengono racchiuse le disposizioni normative. Criteri per risolvere i conflitti tra fonti del diritto: 1) Criterio gerarchico: implica che la fonte superiore ha la precedenza su quella inferiore, il sistema delle fonti è costituito da una piramide. Inizialmente, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, il sistema delle fonti italiano era descritto nell’art. 1 delle “Preleggi” (norme anteposte al codice civile), vi era lo Statuto Albertino che aveva forza di legge: nella gerarchia vi erano: a. Leggi; b. Regolamenti; c. Usi e consuetudini (Common Law); Secondo la Costituzione attualmente in vigore sono fonti del diritto: a. Costituzione e leggi Costituzionali (livello super primario); b. Leggi ordinarie (statali, regionali, provinciali). Atti aventi forza di legge: leggi delegate e decreti legge. Referendum abrogativi di leggi. Sentenze della Corte Costituzionale, che possono dichiarare l’incostituzionalità della legge. c. Regolamenti governativi; d. Usi e consuetudini. Continua »

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