L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
Il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. impone al legislatore di scegliere quale presupposto del tributo:
- fatti manifestativi di forza economica effettiva ed attuale;
- nel rispetto delle finalità di partecipazione dei consociati alle pubbliche
spese.
L'imposta personale sul reddito consente:
1. il concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria
capacità contributiva e della progressività
2. inoltre, i tributi di carattere personale soddisfano, più di altre forme di
prelievo, l'esigenza di tassare il complesso dei redditi di cui è titolare il soggetto passivo. Da ciò emerge la centralità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto
- i soggetti passivi coinvolti dal sistema impositivo sono numerosi, pertanto l'imposta assicura un elevato gettito;
- la fonte normativa dell'IRPEF, ovvero il TUIR (D.P.R. n. 917/1986), disciplina concetti ed istituti propri anche di altri tributi, ne consegue l'importanza strumentale dello studio di tale imposta nell'analisi di questi
ultimi.
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