1. Credito per le imposte pagate all'estero In base al principio di tassazione del reddito mondiale, i soggetti residenti sono tassabili per i redditi ovunque prodotti. Per i redditi di fonte estera, che quindi sono assoggettati a tassazione anche in Italia, le imposte sui redditi che il contribuente ha pagato all'estero a titolo definitivo non sono deducibili dal reddito complessivo tassabile in Italia. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione sui redditi di fonte estera, è riconosciuto un credito per le imposte pagate all’estero. Un'imposta si ritiene definitivamente pagata quando è irripetibile, cioè quando non può essere ottenuto alcun rimborso parziale o totale. Pertanto, le imposte pagate in acconto non possono essere considerate definitive. Non occorre, invece, che il reddito estero sia stato accertato in via definitiva. Secondo la disciplina vigente, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il credito d'imposta spetta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Continua »