Questo materiale è disponibile gratuitatamente sul sito www.studentibicocca.it LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO ROMANO (di Matteo Marrone) CAPITOLO I: Il diritto romano e le sue fonti Varie definizioni di diritto: Diritto: 2 diverse concezioni normativa: dir.= regola, norma istituzionale: dir.= ordinamento giuridico quindi dir. Oggettivo (norma agendi) dir. Soggettivo (facultasagendi, aspetto attivo della posizione giuridica del sogg.) Diritto ROMANO: dura per 1300 anni, da Origine di Roma (VII sec. a.C., 745 a.C.) a Morte di Giustiniano (565 a.C.) IUS= diritto, MA: .può essere inteso sia come ogg., sia come sogg., sia potestà, luogo del dir. . oppure come situazione giuridica soggettiva Dir. Privato: rapporti tra individui in quanto tali (interessi privati) Dir. Pubblico: organizzazione e funzionamento collettività Periodi della storia del diritto romano: 1. ETA ARCAICA: Periodo: da 754 a.C. a metà IIIsec. a.C. Eventi:regime: prima monarchico (rex, senato, assemblee popolari) e poi (da fine IVsec.) repubblicano (Senato, magistratura, assemblee popolariespansione di Roma;potenza militare, grandi attività commerciali Caratteri del ius: dir. Povero di strutture, formalistico per una società rurale e SOLO per cittadini romani Mores: costumi giuridici dei Maiores (antichi romani) Leges: erano tre tipi, 1.Legge delle XII tavole (451-450): lex datav.pag.6, scritte su tavole di bronzo distrutte nell'incendio di Roma da parte dei Galli nel 387 a.C.; 2. Leges rogatae: proposte dal magistrato che "rogavainterrogava) il popolo in assemblea, se sì, allora il testo veniva ratificato dal Senato e prendeva il nome del magistrato proponente (lex+nome mag3. Mores: fonte principale del diritto romano Pontefici: avevano loro la conoscenza del dir., atmosfera di segretezza, interpretazione di mores e di leges IUS Quiritium: "dir. Dei Quiriti", una delle prime collettività cittadine romane. Venivano riconosciute posizioni giur. Soggettive assolute, cioè posizioni di potere su persone o cose: una cosa è mia si diceva questa è "ex iure quiritium" IUS Civile: le sue fonti sono mores, leges, interpretatio pontificale; comprende lo ius quiritium, ma è più ampio; ma riguardava SOLO i cives romani 2. ETA PRECLASSICA: Periodo: da metà IIIsec. a.C. a 27a.C., fondazione principato Eventi:inizio guerre puniche (264a.C, estensione di Roma -1Questo materiale è disponibile gratuitatamente sul sito www.studentibicocca.it Questo materiale è disponibile gratuitatamente sul sito www.studentibicocca.it Caratteri del ius: tutelate più posizioni giur.sogg.; riconoscimento a più negozi giur.; quindi perdita della povertà di strutture tipica dell'età arcaica; valido anche per i non cittadini (Peregrini), ovviamente questo per esigenze commerciali; rilevanza della Bona Fides Fonti: mores e leges; perdita di potere e del monopolio di conoscenza dei pontefici; ruolo maggiore del Pretore e della Giurisprudenza (laica) Giurisprudenza: i pareri espressi dai giuristi erano considerati ius, o meglio Continua »