Controllo utente in corso...

Risposte tematiche: Il procedimento della dichiarazione di inizio di attività, Il provvedimento inibitorio e il potere di autotutela della dichiarazione di inizio di attività, Gli elementi essenziali dell’istanza di inizio di attività... (8 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da ciopcip

La già Denuncia di Inizio Attività (D La nuova dichiarazione di inizio di attività - L'istituto della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 19 della L. n. 241 cambia denominazione e disciplina. L'art. 3, c. 1, del D.L. n. 35 del 2005 viene riscritto per la terza volta all'art. 19 della L. n. 241. L'attuale riforma amplia le ipotesi di attività liberalizzate e, nel contempo, aumenta le esclusioni, ma soprattutto modifica la procedura di applicazione. La nuova denominazione “dichiarazione di inizio di attività” pur mantenendo la sigla D.I.A. modifica la disciplina aumentando, in particolare, le ipotesi in cui è possibile esercitare un'attività senza richiedere provvedimenti di natura abilitativa o, limitatamente all'attività imprenditoriale, provvedimenti d'iscrizione in albi o ruoli. Una semplice dichiarazione del cittadino o dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento amministrativo. Il suo rilascio è subordinato esclusivamente all'accertamento di requisiti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non è previsto alcun limite o contingentamento. L'ampliamento dell'ambito delle attività liberalizzate è fortemente bilanciato dalla previsione di numerose esclusioni. L'istituto, infatti, non si applica per gli atti imposti dalla normativa comunitaria e per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili (o forti), quali la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'amministrazione della giustizia, la tutela della salute e della pubblica incolumità, l'immigrazione, l'ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico e l'amministrazione delle finanze. L'interessato può svolgere l'attività oggetto della dichiarazione decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia, informandone contestualmente l'amministrazione competente, che dispone, come nel precedente ordinamento, di complessivi sessanta giorni per l'istruttoria e, specificatamente, per verificare la sussistenza delle “condizioni, modalità e fatti legittimanti” l'attività ed adottare, eventualmente, provvedimenti inibitori degli effetti. Resta, comunque, salvo il potere dell'amministrazione di agire in via autotutela, in un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi implicati nella fattispecie, al fine di vietare la prosecuzione dell'attività dichiarata. La norma in esame, devolve tutte le controversie che possono insorgere in materia di DIA, stante la commistione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ambito di applicazione ed esclusioni della dichiarazione di inizio di attività - Il sistema della dichiarazione si applica in tutti i casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dipenda dall'accertamento di requisiti e presupposti previsti da atti amministrativi a contenuto generale. Le condizioni negative cui è subordinata l'applicazione della DIA sono tre: a) l'esperimento di prove a ciò destinate Continua »

vedi tutti gli appunti di diritto-amministrativo »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.249555110931 secondi