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  • Descrizione: Non è tutelato a livello costituzionale perché l’art.111 parla solo del ricorso per Cassazione; l’appello è garantito però nel Patto internazionale per i diritti civili e politici dove si prevede che il controllo in appello deve essere sia di legittimità che di merito e quindi garantisce un riesame completo da parte di un giudice diverso e collegiale rispetto a quello che va ad emettere la sentenza da impugnare. È un controllo a tutto campo ed un controllo cartolare perché non si vanno a risentire oralmente i testimoni, ma ci si basa sui verbali scritti.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Non è tutelato a livello costituzionale perché l’art.111 parla solo del ricorso per Cassazione; l’appello è garantito però nel Patto internazionale per i diritti civili e politici dove si prevede che il controllo in appello deve essere sia di legittimità che di merito e quindi garantisce un riesame completo da parte di un giudice diverso e collegiale rispetto a quello che va ad emettere la sentenza da impugnare. È un controllo a tutto campo ed un controllo cartolare perché non si vanno a risentire oralmente i testimoni, ma ci si basa sui verbali scritti.
    Anche l’appello come mezzo di impugnazione prevede la possibilità di rinuncia, ma qual è il motivo per cui  l’imputato può rinunciare all’appello? C’è la regola per cui il giudice non può irrogare una pena più grave nel caso in cui l’imputato da solo propone l’appello; è il divieto di reformatio in peius. Se invece è il PM a fare l’impugnazione, allora la pena può essere aggravata. Inoltre c’è una possibilità di appello incidentale per cui se entro il termine perentorio previsto dalla legge, solo una delle parti ha proposto impugnazione e l’altra parte non lo ha fatto, l’art.595 prevede che si può proporre comunque appello incidentale nei 15 giorni successivi dicendo che la pena è troppo lieve o che deve essere aumentata. Questo appello incidentale fa venire meno il divieto di reformatio in peius. In questo caso allora l’imputato può rinunciare al proprio appello in modo tale da far perdere di efficacia l’appello incidentale. Questo infatti perde di efficacia in caso di inammissibilità o in caso di rinuncia dell’appello principale.
    Con la legge Pecorella 46/2006 l’appello è stato limitato soprattutto riguardo alle sentenze di proscioglimento. La sentenza di condanna è inappellabile se:
    - c’è stata sentenza di patteggiamento;
    - è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art.593 III comma); se però l’ammenda deriva da una sostituzione di pena detentiva, solo in caso di 3  mesi di arresto, allora la sentenza diventa appellabile perché l’applicazione dell’ammenda deve essere originaria per poter essere inappellabile.
    Il PM non può appellare una sentenza di condanna pronunciata in giudizio abbreviato a meno che non si modifichi il titolo di reato. In merito invece alla sentenza di proscioglimento che originariamente era appellabile, la legge Pecorella prevede l’inappellabilità salvo in caso di nuova prova decisiva sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado. Si cercava di superare così quello che da tempo era un’anomalia nel sistema di impugnazione: nel caso in cui una persona veniva condannata in primo grado, poi poteva ottenere l’appello, ma se veniva assolta in primo grado e poi condannata in appello allora poteva ricorrere solo per Cassazione non ottenendo così un riesame sui motivi di fatto, ma solo di diritto, e quindi c’era una disparità di trattamento tra il condannato in primo grado e quello in appello, con situazione più pregiudizievole nel secondo caso.
    Il legislatore è intervenuto drasticamente eliminando l’appello del PM in caso di proscioglimento. Questa scelta trova giustificazione sul principio di disparità tra le parti e molti commentatori hanno criticato questa argomentazione perché parificare l’interesse del PM alla condanna rispetto a quello dell’imputato all’assoluzione non è molto corretto dal momento che si generano conseguenze diverse. Con la sentenza 320/2007 la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento su richiesta del PM in giudizio abbreviato. La sentenza 85/2008 ritiene che si generi disparità nel non consentire al PM l’appello di sentenza di proscioglimento, e quindi si torna alla situazione presente prima della legge Pecorella per cui l’appello in caso di proscioglimento ritorna possibile per entrambe le parti. Rimane però escluso l’appello per i procedimenti decisi dal giudice di pace.
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