Descrizione:Solo dopo l’esame e il controesame il Presidente può rivolgere delle domande per avere chiarimenti. Non si tratta di assunzione di prova da parte del giudice, ma solo di precisazioni; poi le parti possono nuovamente porre domande ai testimoni. Se ci sono aspetti non chiari o da approfondire, il Presidente può fare domande.
Tipologia:Università
Testo completo:Solo dopo l’esame e il controesame il Presidente può rivolgere delle domande per avere chiarimenti. Non si tratta di assunzione di prova da parte del giudice, ma solo di precisazioni; poi le parti possono nuovamente porre domande ai testimoni. Se ci sono aspetti non chiari o da approfondire, il Presidente può fare domande. Ci sono poi poteri d’ufficio o per il Presidente o per il giudice, quando sembra che le prove assunte non siano complete:
- l'art.506 - I comma stabilisce il potere di sollecitare le parti, dopo l’istruzione dibattimentale e in base ai risultati raggiunti. Può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi; è potere di mera sollecitazione per la completezza dell’esame e quindi le parti non sono tenute ad adeguarsi;
- l'art.507 contiene un potere di ammissione d’ufficio di prove. L'articolo può essere interpretato in vario modo ed è stato visto a volte come attenuazione a volte come negazione del principio dispositivo. Nell’art.190 si pone una regola di ammissione delle prove su richiesta di parte e l’eccezione con possibilità di ammissione d’ufficio. Nel corso del procedimento il giudice ha potere d’ufficio e può richiedere ulteriori indagini. Anche in dibattimento si trova una disposizione per garantire l’accertamento dei fatti e il giudice deve motivare alle parti la sua decisione. Non si è quindi voluto che la decisione potesse dipendere da errori o dimenticanze delle parti; questo perché si decide della libertà personale dell’imputato, che è un diritto non disponibile, le parti dunque prendono l’iniziativa, ma non hanno la disponibilità dell’oggetto dl processo. Non si vuole che lo sia nemmeno tramite la disponibilità assoluta della prova. L’art.507 evita questi pericoli andando ad incidere sul principio dell’onere della prova in senso formale, sull’introdurre i mezzi di prova.
Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice se è assolutamente necessario può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuove prove (I comma); questo avviene al termine dell’istruzione dibattimentale. Si dice anche d’ufficio, quindi è valida anche su richiesta di parte.
Questa disposizione ha avuto varie interpretazioni: se non sono state presentate le liste testimoniali, non si poteva applicare l’art.507, cioè non si potevano ammettere prove richieste con lista tempestiva usando l’art.507. La sentenza del 6 novembre 1992 (Martin) delle Sezioni Unite e n.111 del 1993 della Corte Costituzionale prevedono:
- il potere di ammissione del giudice è di supplenza rispetto alle parti, non si sostituisce ad esse e rimane prevalente l’iniziativa di parte;
- si può ammettere qualunque mezzo di prova che non sia stato già assunto, quindi anche quelli che le parti non hanno fatto in tempo a richiedere l’ammissione;
- terminata l’acquisizione delle prove, al termine dell’istruzione dibattimentale, si può applicare l’art.507 anche nel caso in cui non ci sia stata alcuna acquisizione probatoria perché la lista non è stata depositata;
- l’art.507 riguarda l’ammissione, mentre l’assunzione verrà valutata dalle parti;
- l’intervento del giudice non è esaustivo, visto che le parti possono sempre fornire prova contraria.
Il principio dispositivo previsto dall’ordinamento è attenuato da questi poteri d’ufficio del giudice. Il giudice ammetterà la prova solo se lo riterrà assolutamente necessario; il giudice deve fare una valutazione penetrante, si deve cioè trattare, per poterla assumere, di una prova decisiva ai fini della decisione.