Descrizione:L'Art.13 della Costituzione fissa i principi fondamentali in materia di inviolabilità della libertà personale; al II comma è prevista una riserva di legge e di giurisdizione nella limitazione della libertà personale, solo nei modi e nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dell’autorità giudiziaria. È l’autorità giudiziaria a limitare la libertà personal: nel codice del 1930 si intendeva sia il PM che il giudice; nel codice del 1988 invece quando si parla di autorità giurisdizionale ci si riferisce al solo giudice.
Tipologia:Università
Testo completo:L'Art.13 della Costituzione fissa i principi fondamentali in materia di inviolabilità della libertà personale; al II comma è prevista una riserva di legge e di giurisdizione nella limitazione della libertà personale, solo nei modi e nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dell’autorità giudiziaria. È l’autorità giudiziaria a limitare la libertà personal: nel codice del 1930 si intendeva sia il PM che il giudice; nel codice del 1988 invece quando si parla di autorità giurisdizionale ci si riferisce al solo giudice. C’è una garanzia ulteriore, l’art.111 della Costituzione, comma VII, per cui si prevede che “contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazioni di legge”. Quindi c’è la possibilità di limitare la libertà personale con riserva e atto motivato che può essere impugnato in Cassazione. Ci sono casi eccezionali in cui provvedimenti provvisori possono essere adottati dalla polizia giudiziaria: l'art.13, III comma, per cui “in casi eccezionali di necessità e di urgenza tassativamente indicati dalla legge, la polizia giudiziaria può adottare provvedimenti provvisori che vanno trasmessi entro 24 ore al giudice e che li dovrà convalidare nelle successive 48 ore, altrimenti perdono di efficacia”.
Arresto in flagranza: se convalidato, è uno dei presupposti per l’adozione del rito direttissimo. Quando avviene, il PM ha due possibilità:
- seguire il procedimento per la convalida;
- presentare l’arrestato al giudice per il dibattimento per la convalida e il giudizio direttissimo.
Si definisce in “Flagranza”, secondo l'art.382, chi viene colto nell’atto di commettere un reato. Ci sono poi situazioni di quasi flagranza: chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia o altri, o chi viene sorpreso con cose o tracce che fanno presupporre abbia commesso il reato un attimo prima. Non ci deve essere soluzione di continuità tra la commissione del reato e l’attività di polizia. L’inseguimento deve iniziare subito dopo il reato e può durare anche per giorni. Le cose o tracce cosa sono? Ad esempio, abiti pieni di sangue. Qui è difficile stabilire se il reato è stato commesso un attimo prima o molto tempo fa: la giurisprudenza prevede che la polizia debba avere immediata e contestuale percezione della commissione del reato. La polizia allora può procedere all’arresto, ma non per qualsiasi ipotesi di reato, ma nei soli casi e modi previsti dalla legge che prevede: secondo l'art.380 arresto obbligatorio in flagranza e l'art.381 arresto facoltativo in flagranza; per individuarli si usa un criterio quantitativo e qualitativo.
L'Art.380, I comma, prevede in base alla pena edittale per un delitto doloso e con ergastolo o da 5 a 20 anni. Il II comma fa un elenco di delitti: contro la personalità dello Stato, sostanze stupefacenti, furto, rapina, estorsione. La ratio è di rispondere in maniera forte ed immediata a delitti gravi di allarme sociale. In questo caso non c’è discrezionalità per la polizia giudiziaria.
Per l'Art.381 la pena edittale è da 3 a 5 anni per un delitto doloso (qui c’è facoltà); poi c’è un elenco di delitti di vario genere per cui si dà facoltà e non obbligo di arresto in flagranza. Qui si lascia discrezionalità assoluta alla polizia, per cui si devono prevedere parametri legislativi a cui la polizia debba conformare il proprio operato e il giudice valuta sempre rispetto a questi criteri, se la polizia ha avuto o meno un corretto operato. I criteri sono:
- IV comma, se la misura (solo se, è una cosa eccezionale) è giustificata dalla:
a) gravità del fatto
b) pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Non c’è quindi un’idea soggettiva, ma ci devono essere degli elementi concreti per basare la valutazione sull’arresto o meno nei casi facoltativi. In quelli obbligatori la valutazione l’ha già fatta il giudice. Sono parametri alternativi e non cumulativi.
- Comma IV bis, introdotto in relazione alla figura del possibile testimone; il testimone che rende falsa testimonianza non può essere arrestato in flagranza di reato. Prima accadeva che i possibili testimoni venissero arrestati; ora anche il possibile testimone che dà false informazioni al PM non può essere arrestato in flagranza.
Secondo l'Art.385, non c’è arresto in flagranza quando il reato è stato commesso:
- in adempimento di un dovere
- nell’esercizio di una facoltà legittima (ES. legittima difesa)
- in presenza di una causa di non punibilità.
Per l'Art.383, nei casi previsti dall’art.380, ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in caso di delitti procedibili d’ufficio. Si parla in questo caso di arresto da parte dei privati. Una persona che non è di per sé autorità di pubblica sicurezza assume le vesti di organo di polizia in un momento temporaneo e limitato nel tempo in quanto chi procede all’arresto lo deve consegnare senza ritardo alla polizia. I termini decorrono da quando il privato effettua l’arresto e non da quando lo consegna.
Il Fermo di un indiziato di delitto prescinde dall’esistenza di uno stato di flagranza; il provvedimento è disposto dal PM quando:
- sussistono gravi indizi a carico della persona
- c’è fondato pericolo di fuga da parte della persona
- si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce l’ergastolo o da 2 a 6 anni.
Si tratta anche qui di un provvedimento provvisorio da sottoporre alla convalida del giudice. La polizia giudiziaria può disporre il fermo di propria iniziativa se ricorrono i presupposti di prima, c’è situazione di urgenza e il PM non ha ancora assunto la direzione delle indagini. Questo vale anche al di fuori della flagranza. Quindi fino a quando il PM non assume la direzione delle indagini, c’è attività di propria iniziativa della polizia; in base al III comma, la polizia agisce con provvedimento anche quando il PM ha già assunto la direzione delle indagini, in presenza di situazioni particolari. Per evitare abusi di questo istituto si devono chiarire dei concetti:
- i gravi indizi presuppongono una situazione probatoria abbastanza chiara e precisa
- il fondato pericolo di fuga deve essere desunto da elementi concreti e specifici e non solo ipotesi o congetture.
Dopo che si è proceduto al fermo o all’arresto ci sono 3 fasi che mirano a garantire il diritto di difesa e l’intervento del giudice che deve convalidare:
- informativa del PM e della persona arrestata o fermata da parte della polizia che deve dare notizia immediatamente al PM del luogo in cui è eseguito l’arresto o il fermo e quindi non necessariamente dove è avvenuto il reato. Questo vale anche per il giudice della convalida; a giudicare però sarà il giudice del luogo della commissione del reato. Poi la polizia entro 24 ore deve mettere a disposizione del PM la persona fermata o arrestata, altrimenti non è efficace; se però la polizia si accorge che c’è stato un errore di persona o è già decorso il termine delle 24 ore, o siamo fuori dei casi previsti dalla legge, allora dispone l’immediata liberazione;
- il PM adotta le decisioni più opportune: se chiede convalida, lo deve fare nelle 48 ore, altrimenti può procedere ad interrogatorio o ordinare, nei casi di prima, la liberazione della persona. Dispone l’immediata liberazione e non chiede la convalida anche in un’altra ipotesi: in base all'art.181 chiede misure di attuazione, quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di misure coercitive. Ma in quest’ultima ipotesi deve comunque richiedere la convalida;
- il giudice riceve nelle 48 ore, la richiesta di convalida dal PM che può chiedere anche l’applicazione di misure cautelari. La convalida avviene in udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del luogo dove è avvenuto l’arresto; non è necessaria la presenza del PM, mentre è necessaria quella del difensore. Il PM potrà fare 2 tipi di richieste: o convalidare il fermo, o richiedere l’applicazione di una misura cautelare.
In base all'Art.391, IV comma, se risulta che l’arresto è stato legittimamente eseguito e sono stati rispettati i termini, il giudice convalida con una ordinanza contro la quale si può proporre ricorso per Cassazione. Con questo provvedimento il giudice valuta il passato, l’operato della polizia o del PM. Poi dovrà decidere sull’applicazione o meno delle misure cautelari; se non la applica dovrà disporre l’immediata liberazione della persona. La convalida dell’arresto limita la libertà al massimo per 96 ore; per continuare a limitare la libertà è necessario convalidare poi anche le misure cautelari. Potrebbe anche accadere che il giudice non convalidi l’arresto perché inefficace per scadenza dei termini, però ci sono i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare. Le due decisioni dunque sono diverse e distinte: l'una riguarda l'operato del passato; l'altra lo sviluppo del procedimento. La convalida sull’arresto è ricorribile per Cassazione, mentre invece l’applicazione di misure cautelari si potrà impugnare con l’istanza di riesame presso il Tribunale delle libertà. Il giudice deve decidere sulla convalida entro 48 ore da quando gli viene messo a disposizione l’arrestato.