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Atti che avvengono in segreto

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  • Descrizione: La regola delle indagini preliminari è la segretezza degli atti che vengono compiuti. Ci sono però anche atti non coperti dal segreto, per i quali è prevista l'assistenza del difensore obbligatoria o facoltativa e sono individuati specificamente.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: La regola delle indagini preliminari è la segretezza degli atti che vengono compiuti. Ci sono però anche atti non coperti dal segreto, per i quali è prevista l'assistenza del difensore obbligatoria o facoltativa e sono individuati specificamente.
    Atti di iniziativa della polizia giudiziaria
    Secondo l'Art.356 sono atti a cui il difensore può assistere senza avere diritto di preavviso; si tratta di perquisizioni, ispezioni o sequestri. Per le sommarie informazioni invece c'è obbligo di assistere.
    Atti di iniziativa del PM
    Secondo l'Art.364 per alcuni atti il difensore viene avvisato almeno 24 ore prima del compimento dell'atto, come per l'interrogatorio, l'ispezione o il confronto, a seconda che debba partecipare o meno l'indagato. L'atto viene compiuto anche se il difensore non è presente, visto che si tratta di un diritto di assistere e non di un dovere, ma ad ogni modo deve essere avvisato 24 ore prima perché altrimenti l'atto compiuto in assenza di preavviso è nullo per nullità intermedia.
    Per l'Art.365 invece non c'è diritto di preavviso nei confronti del difensore, che può partecipare a perquisizioni o sequestri. Sia gli atti dell'art.364 che 365, escono dalla regola della segretezza, in più l'art.366 prevede la conoscibilità del verbale di questi atti; si tratta di atti depositati presso la segreteria del PM con possibilità del difensore di esaminarli e di estrarne copia nei 5 giorni successivi, anche se non ha partecipato al compimento dell'atto.
    Se il PM o la polizia giudiziaria non compiono questi atti conoscibili, può accadere che la persona non sappia nemmeno di essere sottoposta alle indagini perché l'avvio dell'avviso di garanzia si ha solo quando si deve compiere un atto conoscibile; questo rappresenta un limite alla possibilità di difendersi durante la fase delle indagini. Esiste però uno strumento per capire se si è sottoposti alla fase delle indagini preliminari: il registro delle notizie di reato di per sé non viene mostrato alle persone, è segreto, però chi ritiene di essere persona offesa o indagata può fare richiesta delle eventuali iscrizioni in cui risulta indicata come persona offesa o indagata. Si tratta di una certificazione attestante l'eventuale iscrizione fatta presso la Procura della Repubblica; non si fa invece presso la procura di un determinato luogo perché altrimenti si conoscerebbe solo dell'iscrizione parziale di quel luogo. Ci sono situazioni in cui la comunicazione non viene data. La finalità di chiedere la certificazione è quella di attivarsi per organizzare la propria difesa.
    La comunicazione dell'iscrizione non può essere fatta se si tratta di delitti sanciti dall'art.407, II comma, lettera a, cioè quando si tratta di delitti gravi.
    C'è possibilità per il PM di mantenere il segreto per 3 mesi (art.335) quando ci sono esigenze legate a non pregiudicare gli atti di indagine che potrebbero essere messi in pericolo facendo sapere prima il loro compimento. La formula utilizzata per rispondere nelle certificazioni è duplice:
    - non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione, sia nel caso in cui non ci sia nulla, sia nel caso in cui non si possa comunicare come previsto dall'art.407 o 335;
    - sono presenti iscrizioni suscettibili di comunicazione.
    Il III comma dell'Art. 111 contrasta con la regola per cui ci deve essere segretezza nelle indagini; in questo articolo infatti si prevede che la persona sia informata nel più breve tempo possibile, presupposto per esercitare la difesa; la formula usata "nel più breve tempo possibile" è però una formula elastica, nata per contemperare le esigenze della difesa con quelle di segretezza delle indagini. Si è fatta una scelta non indicando un termine preciso e lasciando la scelta al legislatore.
    Testimone e possibile testimone
    Di testimone vero e proprio si parla solo in dibattimento. Gli obblighi di questi due soggetti presentano delle differenze? Non dal punto di vista processuale, perché il testimone in dibattimento ha:
    - l'obbligo di presentarsi
    - l'obbligo di rispondere
    - l'obbligo di dire la verità, salvo in caso di auto-incriminazione, o per i prossimi congiunti o in presenza di un segreto d'ufficio o di Stato.
    Secondo l'Art.362 queste disposizioni valgono anche per il possibile testimone e per la persona informata che può riferire sulle indagini quando viene sentita dalla polizia giudiziaria.
    Processualmente la persona ha sempre l'obbligo di dire la verità.
    Quello che cambia sono invece le conseguenze sostanziali:
    - se non si dice la verità al giudice, si commette reato di falsa testimonianza
    - invece nel caso del possibile testimone che non rende informazioni vere al PM si compie il reato sancito nell'art.371 bis sulle false informazioni al PM
    - dire il falso davanti alla polizia giudiziaria non comporta invece un'incriminazione precisa, può scattare solo il reato di favoreggiamento personale quando con le false informazioni si vuole aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni.
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