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Avviso di conclusione delle indagini

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  • Descrizione: In base all'Art.405, il PM decide se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione al termine delle indagini. In passato c’erano delle critiche: prima l’indagato poteva non essere a conoscenza del procedimento in corso e non aveva avuto la possibilità di difendersi; si trovava direttamente ad essere imputato in dibattimento. Allora è stato introdotto l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di procedere alla richiesta di rinvio a giudizio.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: In base all'Art.405, il PM decide se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione al termine delle indagini. In passato c’erano delle critiche: prima l’indagato poteva non essere a conoscenza del procedimento in corso e non aveva avuto la possibilità di difendersi; si trovava direttamente ad essere imputato in dibattimento. Allora è stato introdotto l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di procedere alla richiesta di rinvio a giudizio. Con la legge n.479/1999 si adotta una soluzione diversa: l'avviso di conclusione delle indagini è stato introdotto all’art.415 bis. Se il PM vuole chiedere l’archiviazione non deve fare l’avviso di conclusione delle indagini; quando invece intende esercitare l’azione penale, lo deve notificare all’indagato e al difensore. Tutto questo deve avvenire prima della scadenza del termine per le indagini preliminari; in ogni caso se anche il termine è scaduto si può procedere ugualmente perché gli atti di esercizio dell’azione penale sono comunque validi, solo gli atti probatori sono inutilizzabili. L’avviso di conclusione delle indagini ha funzione di garanzia per l’accusato e contiene la sommaria enunciazione del fatto e le norme violate.
    La garanzia principale data all’indagato (art.415 bis), è che viene avvertito che può prendere visione ed estrarre copia del fascicolo delle indagini; è il momento della discovery, cade la segretezza e l’indagato viene a conoscenza non solo del fatto contestato, ma anche degli atti sui quali si regge l’accusa. Quando prima si faceva l’interrogatorio, non c’era cognizione degli atti di indagine, non si sapeva cosa avesse in mano il PM; adesso invece l’indagato, prima vede gli atti di indagine e può scegliere le strategie difensive: attendere gli esiti del procedimento oppure presentare delle richieste. L'art.415 bis, III comma, prevede che entro 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini l’indagato può presentare richieste o memorie, chiedere al PM il compimento di ulteriori indagini o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Queste attività, salvo l’ultima, non pongono un obbligo in capo al PM di farle o meno o di prenderle in considerazione; l’unica obbligatoria è l’interrogatorio che deve essere compiuto perché è un momento di esercizio del diritto di difesa. Allora l’esercizio del diritto di difesa prima dell’azione penale è scandito in 2 momenti: l’avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di interrogatorio. Se manca uno di questi due requisiti, scatta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art.416). Questa nullità potrebbe essere speciale, ma in realtà questi due momenti sono finalizzati alla tutela della difesa dell’indagato e quindi si rientra in quelle ipotesi previste all’art.178, lettera c; ed è nullità generale a regime intermedio, che può essere eccepita anche fino alla sentenza di primo grado. L’avviso di conclusione delle indagini è il segnale che il PM è orientato per il rinvio a giudizio, però non si tratta ancora di esercizio dell’azione penale, non è un atto di natura decisoria tale da determinare il blocco del decorrere della prescrizione. E’ solo un contenuto informativo per la difesa che può dire la sua e poi il PM valuterà se alla luce degli elementi addotti dalla difesa continuerà con il rinvio a giudizio, o chiederà l’archiviazione. Esempio di avviso di conclusione:
    - c’è descrizione di come è avvenuto il fatto, il luogo e la data. La prima parte prevede l’enunciazione del fatto che deve essere sommaria come contenuto minimo, ma può contenere anche informazioni in più;
    - informazione sul diritto di difesa (art.369 bis) con nomina del difensore d’ufficio se necessario;
    - avvertimenti prescritti dall’art.415 bis, sul deposito della documentazione presso la segreteria della Procura, l’indagato può presentare memorie o chiedere l’interrogatorio, poiché il mancato invito a presentarsi all’interrogatorio determina la nullità, se non è richiesto entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso. È l’indagato che deve fare la richiesta entro 20 giorni, sennò il PM non procede;
    - notifica dell’atto a mezzo di ufficiale giudiziario.
    Trascorsi i 20 giorni, e quindi dal 21unesimo giorno, il PM chiede il rinvio a giudizio o l'archiviazione. Il legislatore ha previsto un sistema per consentire all’indagato di esporre le proprie ragioni già prima della conclusione delle indagini, per evitare il capo di imputazione; potranno portare argomenti di fatto o di diritto per cercare di evitare il processo e per far si che il PM cambi idea.
    Presupposti per l’archiviazione: l’avviso di conclusione delle indagini non è previsto nel giudizio direttissimo, per incompatibilità del rito speciale con questo istituto, nel giudizio immediato e nel decreto di condanna e nel procedimento davanti al giudice di pace. Il subprocedimento di archiviazione è articolato e si scontra con l’art.112 della Costituzione per cui “l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio”. Ma se c'è archiviazione non si viola l’art.112, perché l’art.112 impone di compiere le indagini per valutare se ci sono o meno presupposti per il rinvio a giudizio; si accoglie il principio di obbligatorietà dell’azione penale, ma questo non comporta che l’azione penale si debba esercitare per qualsiasi denuncia. Perché si eserciti azione penale ogni volta che la notizia di reato sia fondata, occorreva prevedere dei parametri legali e poi un meccanismo di controllo del giudice sulla inazione del PM. Si vuole evitare che si svolgano processi inutili e al tempo stesso garantire l’obbligatorietà dell’azione penale quando la notizia di reato è fondata.
    Un procedimento archiviato può sempre essere riaperto dal PM se sorgono nuove esigenze investigative; ad esempio in caso di omicidio, se non ci sono elementi sufficienti a carico di una persona si deve richiedere l’archiviazione, ma si possono ad ogni modo riaprire le indagini se emergono elementi ulteriori; se invece la persona viene portata in dibattimento e assolta, quella sentenza passa in giudicato e quindi è irrevocabile, non può essere più contestata; si può solo riaprire un nuovo processo.
    In base all'Art.405, il PM chiede l'archiviazione se ci sono requisiti di fatto e di diritto:
    - la notizia di reato è infondata, per cui necessariamente si deve richiedere l’archiviazione; è un criterio generico, sarà il PM a valutare la fondatezza e poi il giudice ad effettuare il controllo. L'Art.125 delle disposizioni di attuazione dice che è infondata quando gli elementi di prova raccolti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio; il PM dunque deve fare una prognosi sull’esito del giudizio, si dovrà cioè immaginare se con gli elementi di prova raccolti fino a quel momento si arriverebbe ad una condanna o ad un’assoluzione; è una valutazione prognostica, se si riesce ad avere conferma sugli elementi di prova raccolti fino a quel momento. Si tratterebbe di un processo inutile;
    - per l'art.411, quando manca una condizione di procedibilità, ad esempio manca la querela in un reato procedibile solo a querela; questo è un impedimento di diritto;
    - se un reato è estinto (impedimento di diritto), si dà atto della estinzione;
    - se il fatto non è previsto dalla legge come reato, non ha rilevanza penale e quindi non avrebbe senso procedere, ad esempio se si chiede il dolo come elemento costitutivo e c’è solo la colpa;
    - se una persona è già stata processata, assolta o condannata e quindi un provvedimento passato in giudicato, non può essere giudicata due volte per il medesimo fatto di reato;
    - per la legge 46/2006, se la Cassazione in materia cautelare si pronuncia circa l’insussistenza dei gravi requisiti di colpevolezza e successivamente non siano emersi elementi ulteriori a carico del soggetto.
    Quando il PM ritiene di trovarsi in una di queste situazioni deve chiedere l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari. C’è tutela per la persona offesa dal reato che può richiedere di essere informata e ricevere l’avviso di richiesta di archiviazione; se non fa richiesta di essere informata, non lo riceve. Riceve però un atto che è avviso di richiesta di archiviazione e non richiesta; cioè la persona offesa leggendo l’avviso non trova scritti i motivi per cui il PM ha richiesto l’archiviazione; per avere la vera e propria richiesta dovrà tramite il difensore recarsi presso la segreteria della Procura per visionare la richiesta e ricorrere entro 10 giorni. Con avviso alla persona offesa, questa può opporsi o meno, se si oppone dovrà indicare quali ulteriori indagini dovrebbero essere svolte e su quali elementi.
    Se invece non c’è avviso o non c’è opposizione, il giudice può accogliere la richiesta di archiviazione “de plano” cioè senza il contraddittorio perché è convinto dell’archiviazione, condivide la richiesta del PM e dispone l’archiviazione con decreto; se invece non è convinto fissa un’udienza in camera di consiglio a cui possono partecipare il PM, il difensore dell’offeso, il difensore dell’indagato e la persona offesa. A questo punto il giudice deciderà:
    - se emerge attività di indagine incompleta o lacunosa, può ordinare al PM di svolgere ulteriori indagini all’esito delle quali il PM deciderà se proseguire con l’archiviazione o cambierà idea per il rinvio a giudizio
    - di disporre l’archiviazione
    - diversamente da quanto disposto dal PM, gli elementi raccolti sono idonei a sostenere l’accusa e quindi ordina che il PM formuli l’imputazione e il PM è obbligato a farlo; formulerà quella che ritiene più opportuna perché non può essere il giudice a suggerirlo. In queste situazioni si può verificare un forte contrasto tra il giudice e il PM che non è convinto dell’accusa; quindi la Procura può intervenire mediante avocazione a seguito di inerzia del PM che non esercita l’azione penale; si valuta se ci sono i presupposti per avocare l’indagine.
    In base all'Art.415, III comma, questo meccanismo vale anche per la richiesta di archiviazione nel procedimento contro ignoti; la sola cosa diversa è che qui un altro motivo di archiviazione è di non essere riusciti ad individuare l’indagato, l’autore del reato. Qui il controllo del giudice dovrà valutare se dagli atti si riesce ad individuare l’autore del reato e che il suo nome sia iscritto nel registro delle persone indagate.
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