Descrizione:Le misure cautelari devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: - strumentalità, cioè servono ad un processo per consentire che si accerti il reato, che venga eseguita la sentenza e che non si aggravi il reato; questi pericoli sono tassativi, cioè predeterminati dal legislatore.
Tipologia:Università
Testo completo:Le misure cautelari devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
- strumentalità, cioè servono ad un processo per consentire che si accerti il reato, che venga eseguita la sentenza e che non si aggravi il reato; questi pericoli sono tassativi, cioè predeterminati dal legislatore. Ad esempio, l'art.274, I comma, lettera a, fa una precisazione, per cui la misura cautelare può servire per prevenire pericoli di inquinamento delle prove, ma non come strumento per ottenere la collaborazione da parte dell’indagato; chi si avvale del diritto al silenzio non può essere indice di inquinamento della prova;
- urgenza, che si collega all’altro requisito della immediata esecutività; i pericoli sono incombenti ed attendere potrebbe provocare che diventino realtà. Questa situazione di impedire l’attività criminosa determina l’urgenza e che il provvedimento quindi sia subito esecutivo. Se la persona è sottoposta a misura cautelare, c’è possibilità di impugnare, ma l’impugnazione non sospende l’esecuzione della misure cautelare che quindi resta;
- non basta la presenza di un pericolo per porre la misura cautelare, ma occorre anche che a carico della persona vi siano gravi indizi di colpevolezza, la prognosi di reità allo stato degli atti; siamo nella fase delle indagini preliminari di solito e quindi non si ha un accertamento vero e proprio, un’assunzione di prove in contraddittorio, ma c’è solo una valutazione allo stato degli atti e si deve fare una prognosi, non un giudizio di responsabilità. Questo però non vuole dire che si tratta di un accertamento sommario, ma una valutazione sulla base degli elementi fino a quel momento disponibili e si richiede una cura ed un’attenzione particolare nella valutazione;
- previsione di legge, è il codice che individua casi e modi;
- provvisorietà, perché lo stato degli atti fino al momento disponibili per la valutazione, possono cambiare; a quel punto quel provvedimento viene revocato. Ma la revoca si può avere non solo per dimostrata estraneità della persona al fatto per cui si procede, ma anche perché una persona che prima si riteneva avere una posizione più pregnante all’interno di un’associazione criminosa, si vede poi che ha una responsabilità meno pesante e quindi si attenuano le misure cautelari, che possono essere modificate. La provvisorietà dunque dipende dagli sviluppi del processo penale;
- giurisdizionalità: l'art.13 della Costituzione prevede l'atto motivato dell’autorità giudiziaria. Nel codice la scelta è solo del giudice mentre il PM può solo chiedere l’applicazione della misura cautelare al giudice competente nella fase del procedimento. E’ sempre il giudice a decidere se modificare o revocare la misura;
- impugnabilità: i provvedimenti sulla libertà personale sono ricorribili per Cassazione, già perché lo prevede l’art.111 della Costituzione. Poi il codice del 1988 ha introdotto un ulteriore sistema che è quello del riesame o dell’appello, fermo restando che durante il periodo dell’impugnazione la misura permane. Si distingue tra coloro che hanno o non hanno sentenza definitiva di condanna in carcere e dovrebbero essere messi in spazi diversi, ma nella realtà questo non accade.