Descrizione:La scelta non è discrezionale, ma deve essere guidata dal legislatore; i criteri sono previsti all’art.275: - adeguatezza al pericolo che si intende evitare; - idoneità di ciascuna misura in relazione al pericolo da prevenire; - proporzionalità: c’è esigenza che la misura sia proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene sia irrogata o sia già stata irrogata.
Tipologia:Università
Testo completo:La scelta non è discrezionale, ma deve essere guidata dal legislatore; i criteri sono previsti all’art.275:
- adeguatezza al pericolo che si intende evitare;
- idoneità di ciascuna misura in relazione al pericolo da prevenire;
- proporzionalità: c’è esigenza che la misura sia proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene sia irrogata o sia già stata irrogata.
Il Comma II bis stabilisce che se il giudice ritiene che all’esito del processo si possa applicare la sospensione condizionale della pena e che la pena non sia superiore a 2 anni, il giudice potrà applicare misure cautelari, ma non la misura della custodia cautelare. Tanto più che la misura della custodia cautelare, comma III, è prevista solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, quindi come extrema ratio. È questo il principio di gradualità, secondo il quale le esigenze cautelari vengano soddisfatte con il minor sacrificio possibile da parte dell’indagato. Questo ragionamento vale per tutti i procedimenti, al di fuori di quelli per criminalità organizzata, per cui è applicata la misura salvo quando sussistono elementi da cui risulta che non ci siano esigenze cautelari ed è applicata sempre la custodia in carcere come misura.
Per quanto riguarda il procedimento per l’applicazione di una misura cautelare, c’è un rigoroso principio di domanda e risposta: il giudice provvede soltanto su richiesta del PM, quindi non ha un potere d’ufficio, ma è solo il PM a decidere se chiedere e quando chiedere la misura. Si distinguono due fasi.
Durante la prima fase, c’è la richiesta del PM. Questa fase avviene in segreto senza contraddittorio, la misura è emessa a sorpresa. Poi l’indagato viene informato, c’è la fase del contraddittorio e la possibilità di impugnazione. Il primo momento è la richiesta (art.291) al giudice della misura cautelare; il PM presenta elementi su cui si fonda la richiesta, elementi a favore dell’imputato ed eventuali memorie. Prima il PM poteva selezionare gli atti da sottoporre al giudice e quindi poteva scegliere solo gli elementi a carico; era una situazione pericolosa perché il GIP conosceva poco del procedimento, non aveva un quadro generale e controllo delle indagini, per cui quando disponeva una misura lo faceva solo sulla base degli elementi che gli dava il PM; poi il sistema è cambiato sia per tutelare l’indagato, sia per aumentare il materiale di cui il giudice viene a conoscenza. La sua decisione si basa solo dagli atti che gli vengono sottoposti dal PM.
Il giudice può: a) respingere la richiesta b) applicare la misura; non può applicarne una più grave di quella richiesta dal PM, al limite può disporne solo una meno grave. La richiesta del PM fissa il limite massimo di gravità della misura: è il principio di corrispondenza tra la domanda del PM e la decisione del giudice.
La seconda fase del procedimento è segnata dall’esecuzione della misura da parte della polizia. Il difensore può prendere visione degli atti ed estrarne copia. Per l'Art.293, III comma, non c’è un termine preciso per l’avviso e può accadere che l’effettiva disponibilità degli atti non sia immediata. Il contraddittorio è l’interrogatorio di garanzia da parte del giudice, avviene non oltre 5 giorni dopo l’inizio della custodia in carcere e non oltre 10 giorni per ogni altra misura. Se non si procede ad interrogatorio entro i termini, si determina la perdita di efficacia della misura.
Secondo l'Art.294, comma III, con l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni e i presupposti per applicare quella misura cautelare. Per il difensore c’è obbligo di essere presente, per il PM no; poi al termine dell’interrogatorio, anche il PM potrà procedere all'interrogatorio, che rappresenta l'ultimo momento di questa fase. Da qui si aprono le impugnazioni.
L’art.111 della Costituzione dà garanzia di impugnazione mediante ricorso per Cassazione. Il codice ne prevede 3: riesame, appello, ricorso per Cassazione. Sono 3 mezzi che si differenziano per i soggetti legittimati a proporli e per i tipi di provvedimenti impugnabili. C’è tassatività, sia come predeterminazione dei soggetti, dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi per impugnare i provvedimenti.
L'Art.309 stabilisce il riesame, in base al quale i soggetti legittimati sono indagato e difensore, non il PM. I provvedimenti impugnabili sono le ordinanze che dispongono una misura coercitiva ab inizio.
L'Art.310 stabilisce l'appello: si può impugnare nei casi in cui non si può procedere a riesame. Indagato e difensore possono ricorrere all’appello quando non possono usare lo strumento del riesame.
Il ricorso per Cassazione è un ulteriore grado di giudizio rispetto all’ordinanza, che avviene dopo aver proposto riesame o appello e non si è soddisfatti della decisione. Poi c’è la possibilità di ricorrere per Cassazione “per saltum”, cioè ricorrendo direttamente.