Descrizione:Si propongono dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la misura. Il riesame viene proposto entro 10 giorni, anche per appello, dall’esecuzione della misura. Ma il riesame è un mezzo con cui si chiede la verifica di legittimità e di merito dell’ordinanza; può essere motivato o meno; è un mezzo totalmente devolutivo. Se anche sono indicati i motivi il Tribunale delle libertà non è vincolato a quelli. Poi il riesame prevede termini perentori brevi, la cui violazione è sanzionata con la perdita di efficacia della misura.
Tipologia:Università
Testo completo:Si propongono dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la misura. Il riesame viene proposto entro 10 giorni, anche per appello, dall’esecuzione della misura. Ma il riesame è un mezzo con cui si chiede la verifica di legittimità e di merito dell’ordinanza; può essere motivato o meno; è un mezzo totalmente devolutivo. Se anche sono indicati i motivi il Tribunale delle libertà non è vincolato a quelli. Poi il riesame prevede termini perentori brevi, la cui violazione è sanzionata con la perdita di efficacia della misura. Entro 10 giorni è necessario presentare la richiesta; il Tribunale chiede al PM di trasmettere immediatamente e non oltre 5 giorni gli atti a carico e discarico, pena la perdita di efficacia della misura; entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti il Tribunale deve decidere e depositare la motivazione della decisione, pena la perdita di efficacia della misura.
Le decisioni che può prendere il Tribunale sono:
a) dichiarare inammissibile il riesame, perché proposto fuori termine o da un soggetto non legittimato o perché riguarda un provvedimento per cui non si può disporre il riesame
b) annullare l’ordinanza che ha disposto la misura cautelare
c) riformare in melius il provvedimento o confermare ordinanza.
Dato che l’impugnazione è devolutiva, il giudice del riesame non è vincolato ai motivi disposti dall’indagato; il Tribunale potrebbe ritenere infondati i motivi e annullare ordinanza per motivi diversi o confermarla ancora per motivi sempre diversi.
Nell’appello invece si devolve al giudice quello che risulta nei motivi di impugnazione, che qui devono esserci a pena di inammissibilità. Prevede 10 giorni per la presentazione e 20 giorni per la decisione; ma qui si tratta di termini ordinatori per cui il ritardo non produce conseguenze processuali.
Le decisioni di riesame e di appello sono ricorribili per Cassazione; c’è obbligo di motivazione con solo motivi di legittimità (art.606), l’unico di merito è quello previsto dalla lettere e. C’è poi la possibilità di fare il ricorso “per saltum”, saltando cioè il riesame e andando direttamente in Cassazione. Il termine è di 30 giorni per decidere, ma anche qui è un termine ordinatorio per cui se la decisione non arriva entro 30 giorni la misura continua ad avere efficacia.
In materia di misure cautelari, una situazione di errore allo stato degli atti, durante le indagini può cambiare e portare a proscioglimento. Ci sono situazioni in cui l’evoluzione delle indagini consentono di verificare che quella persona non è responsabile per quel fatto di reato. Questo prevedere meccanismi di riparazione vale per le misure custodiali, cioè gli arresti domiciliari e la detenzione. Si ha riparazione per ingiusta detenzione, si ha diritto cioè ad un equo indennizzo. Questo si trova nel codice del 1988: “ogni persona vittima di arresto e detenzione ingiusti, ha diritto ad un equo indennizzo” e poi si trova nella Convenzione Europea all’art.5. L’ingiustizia può essere:
a) sostanziale, (art.314 I comma), quando la misura è stata applicata a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile; ha diritto ad equa riparazione
b) formale (art.314 II comma), prosciolto o condannato quando risulti che il provvedimento è stato mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità; c’è valutazione al momento in cui viene disposta la misura; anche qui si può ottenere equa riparazione.
Il requisito dell’ingiustizia sostanziale è stato ampliato dalla sentenza n.219/2008 della Corte Costituzionale. Il caso riguardava una persona che era già in custodia ed era stato poi condannato con pena inferiore rispetto a quella già scontata; la Corte parte dall’idea che una riparazione patrimoniale non è granché rispetto alla limitazione della libertà personale, pur essendo l’unica modalità risarcitoria; la ratio è di applicare un principio solidaristico, il provvedimento era di per sé lecito al momento, ma poi all’esito del giudizio si verifica che c’è stato un pregiudizio ingiusto. Questo impone un meccanismo risarcitorio; la Corte ritiene che non vi sia possibilità di negare meccanismi solidaristici anche in un caso del genere. C’è l'obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio. Quindi oggi c’è diritto alla riparazione anche in questa ipotesi e si mira a risarcire un sacrificio della libertà che si è verificato a posteriori eccessivo.
L’art.314 però prevede: “qualora non abbia dato luogo a concorso di causa per dolo o colpa grave”, ad esempio un indagato che si avvale della facoltà di non rispondere non è dolo ma colpa grave; oppure un indagato che fornisce circostanze false è dolo e quindi si può escludere l’equa riparazione.
L’equiparazione riguarda anche le ipotesi di detenzione subite in caso di arresto in flagranza o fermo.
La richiesta di riparazione (art.315) deve essere proposta entro 2 anni da quando la sentenza è divenuta irrevocabile da parte di chi vi abbia interesse, o l’archiviazione è inoppugnabile. La richiesta è fatta alla Corte di appello che decide in camera di consiglio. L'art.314 prevede che la riparazione deve essere equa. Ci possono essere varie componenti di danno: danno morale, o danni economici quantificabili; danno non patrimoniale non quantificabile su cui interviene la valutazione equitativa da parte del giudice. Della diversità di situazioni il giudice deve tenere conto in relazione alla quantificazione dell’entità dell’indennizzo. La riparazione è prevista solo per le misure custodiali; altre misure che possono avere anche conseguenze simili sul piano del danno morale, non sono suscettibili di riparazione.