Descrizione:Il DIRITTO è un sistema di regole la cui funzione è quella di risolvere i conflitti fra gli uomini con l’applicazione di regole predeterminate che stabiliscono quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere. Tutto il diritto si scompone in due grandi sistemi di norme: DIRITTO PRIVATO e DIRITTO PUBBLICO. Diritto Privato o Diritto Comune, applicabile tanto nei rapporti tra soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico (salvo che non sia espressamente specificato che tali norme debbano essere applicate solo ai privati) Il Diritto Pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico, quali enti dotati di sovranità.
Tipologia:Università
Testo completo:Il DIRITTO è un sistema di regole la cui funzione è quella di risolvere i conflitti fra gli uomini con l’applicazione di regole predeterminate che stabiliscono quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere.
Tutto il diritto si scompone in due grandi sistemi di norme: DIRITTO PRIVATO e DIRITTO PUBBLICO.
Diritto Privato o Diritto Comune, applicabile tanto nei rapporti tra soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico (salvo che non sia espressamente specificato che tali norme debbano essere applicate solo ai privati)
Il Diritto Pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico, quali enti dotati di sovranità.
E’ il sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità. In particolare regola:
a)L’organizzazione dello Stato, cioè i modi di formazione, la composizione e le attribuzioni dei suoi apparati legislativi, esecutivi e giudiziari; e l’organizzazione degli altri enti pubblici.
b)I rapporti autoritativi, cioè basati sull’esercizio di poteri sovrani, che lo Stato o altro ente pubblico stabilisce con singoli individui o con enti.
Il diritto pubblico si articola a sua volta in:
- Diritto costituzionale (diritto generale dello Stato diretto allo studio della Costituzione);
- Diritto amministrativo (riguarda l’organizzazione e l’attività degli organi statali e degli enti pubblici minori; la cosiddetta Pubblica Amministrazione);
- Diritto penale (regola la potestà punitiva dello Stato; stabilisce quali fatti costituiscono reato e quali pene si possono applicare a che li commette);
- Diritto processuale, distinto in civile, penale e amministrativo (ha per oggetto l’ordinamento giudiziario e la funzione giurisdizionale, ovvero l’attività dei giudici di applicazione del diritto ai casi concreti).
Il diritto privato si suddivide in:
- Diritto civile (si occupa delle persona, della famiglia, delle successioni, della proprietà, delle obbligazioni, dei contratti e della tutela dei diritti)
- Diritto commerciale (che regola l’impresa e l’imprenditore, i titoli di credito, il fallimento…)
- Diritto del lavoro (che si occupa dei rapporti di lavoro subordinato)
- Diritto agrario (che regola i rapporti giuridici connessi all’esercizio delle attività agricole).
La parola “diritto” ha un doppio significato: in senso OGGETTIVO per indicare le norme giuridiche, ossia le norme che prescrivono agli individui dati comportamenti; in senso SOGGETTIVO (è un interesse protetto dal diritto oggettivo) per indicare la pretesa di un soggetto a che altri assumano il comportamento prescritto da una norma, nel proprio interesse.
Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono due grandi sottocategorie:
- i diritti assoluti, riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti: diritti reali (diritti assoluti sulle cose, es. la proprietà) e diritti della personalità (diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana, es. diritto alla vita, al nome, alla riservatezza.
- i diritti relativi, che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate: diritti di credito (riguardano prestazioni avente valore economico) e diritti di famiglia (fra i componenti la famiglia non aventi valore economico).
L’ORDINAMENTO GIURIDICO è l’insieme di norme giuridiche prodotte da un gruppo sociale che mirano a regolare e organizzare la vita di tale gruppo. Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, dotato di potere sovrano nell’ambito del proprio territorio.
La NORMA GIURIDICA, è l’unità elementare del sistema del diritto. E’ un comando formulato in termini generali e astratti rivolto agli uomini, imponendo o proibendo loro dati comportamenti. E’ un precetto generale in quanto non si riferisce ad una singola persona ma ad una serie di persone; è astratto perché non riguarda fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti. Sono inoltre regole precostituite per la soluzione di conflitti, ovvero create prima del loro insorgere e per l’eventualità che insorgano.
Il grado di generalità e astrattezza delle norme giuridiche può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono a chiunque o che si riferiscono a qualunque fatto; sono le norme di diritto comune o di diritto generale.
Quelle con limitato grado di generalità e astrattezza sono le norme di diritto speciale che delimitano la serie dei soggetti o dei fatti cui si riferiscono.
In base al grado di obbligatorietà si distingue tra:
- norme giuridiche imperative (o inderogabili) che non ammettono deroghe né eccezioni e i cui destinatari non possono disporre diversamente;
- norme dispositive (o derogabili) con le quali viene lasciata facoltà ai singoli di disporre diversamente.