Descrizione:Il titolo IV del Decreto legislativo 626/94 definisce come dispositivo di protezione individuale D.P.I. “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore a scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute e la sicurezza durante il lavoro”.
Tipologia:Università
Testo completo:Il titolo IV del Decreto legislativo 626/94 definisce come dispositivo di protezione individuale D.P.I. “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore a scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute e la sicurezza durante il lavoro”.
Il fine dei D.P.I. è quello di escludere l’accadimento di eventi avversi, ma l’impiego è subordinato alla concreta verifica dell’impossibilità di evitare il rischio mediante sistemi di prevenzione sull’ambiente o, addirittura, mediante l’eliminazione a monte del rischio stesso. Il D.P.I. è, dunque, un sistema di protezione da riservare ai casi in cui non sia stato possibile pervenire in altro modo ad un rischio residuo accettabile. Il D.P.I. può, altresì, costituire un utile presidio di protezione per quei lavoratori che, per proprie individuali suscettibilità, non sono adeguatamente protetti da valori di rischio residuo, che garantiscono la tutela della salute degli altri lavoratori.
L’uso dei D.P.I. come dispositivo di protezione è regolato da precise e puntuali indicazioni normative. I D.P.I. devono possedere il requisito essenziale di essere adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro ed alle protezioni da realizzare. Essi, inoltre, devono essere adattabili alle esigenze dei lavoratori, di modo da non creare difficoltà oggettive nella realizzazione dell’attività e soggettive di fastidio e isolamento.
La messa a disposizione da parte dei datori di lavoro e l’uso da parte dei Lavoratori sono assoggettati a regole precise, che corrispondono ad altrettanti articoli del Decreto 626.
I principali obblighi dei datori di lavoro sono:
- Scelta di D.P.I. adeguati ai rischi
- Acquisto di D.P.I. dotati di dichiarazione di conformità CE, di marcatura Ce, e corredati di nota informativa del fabbricante
- Dotazione di D.P.I in numero sufficiente a garantire una disponibilità personale a ciascun lavoratore
- Assunzione di comportamenti adeguati al rispetto delle esigenze igienico sanitarie nei casi di uso promiscuo dei D.P.I
- Informazione diretta ai lavoratori sul significato protettivo dei D.P.I
- Formazione all’utilizzazione corretta dei D.P.I
- Fornitura di istruzioni adeguate, meglio se costituite da schede tecniche, sull’uso e la manutenzione dei D.P.I
- Verifica dell’uso regolare e corretto, per il cui mancato rispetto è obbligo comminare ammende
- Mantenimento in efficienza igienica e funzionale dei D.P.I, con sostituzione immediata di quelli usurati e non più adatti all’uso.
Sono obblighi dei Lavoratori:
- La partecipazione ai programmi d’informazione e formazione
- L’uso regolare dei D.P.I, conforme alle istruzioni ricevute
- Il Mantenimento e la cura dei D.P.I avuti in dotazione
- La segnalazione immediata di carenze, rotture, inconvenienti tecnici, difficoltà d’uso
- L’esclusione da ogni intervento autogestito di modifica della configurazione dei D.P.I.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come istituzione in staff del Datore di Lavoro e per le sue competenze tecniche, è responsabile della scelta, della messa a disposizione, della cura e manutenzione dei D.P.I. Nell’individuazione dei D.P.I necessari, coloro che sono preposti, Datori di Lavoro e Collaboratori Consulenti in staff, devono fare innanzitutto riferimento alle indicazioni della Direttiva CEE 89/686, che impongono l’approvvigionamento di D.P.I. provvisti dei necessari marchi CE e di altre marcature di Enti ed Organizzazioni nazionali, quando queste sono richieste e non sono discordanti da quelle dell’Unione Europea.
Sempre nelle fasi di scelta, devono essere recuperati i ruoli e le esperienze dei Lavoratori, secondo il criterio della partecipazione al processo di gestione della sicurezza, posto in grande enfasi dalle Direttive CEE e dal recepimento di esse nel Decreto 626 e successive integrazioni e modifiche. Nella pratica, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, R.L.S., partecipano all’intero processo di scelta e dotazione dei D.P.I, d’informazione e formazione all’uso, potendo richiedere variazioni delle strategie d’intervento previste, anche comportanti maggiori oneri di spesa, come per l'acquisto di altri e differenti D.P.I., per implementazioni di contenuti e tempi dei processi informativo-formativi, purché le variazioni non siano in antitesi con le norme in vigore, abbiano adeguate giustificazioni tecniche e rispondano all’esigenza di innalzare i livelli di sicurezza.
I criteri di classificazione dei D.P.I. sono fondanti:
- sul grado di protezione esercitata
- sulla parte corporea protetta
- sulla natura del rischio antagonizzato.
In rapporto con il grado di protezione esercitata, i D.P.I. sono distinti in tre categorie:
- dispositivi semplici, che esercitano protezioni localizzate
- dispositivi non inseriti nella prima e terza categoria, di struttura più complessa
- dispositivi complessi, formati da almeno due sistemi congiunti, come le mascherine filtranti con setti granulari interni e valvole di sfiato.