Descrizione:Ci sono eccezioni in cui si può utilizzare la precedente dichiarazione come prova del fatto in esso rappresentato durante il dibattimento ai fini della decisione: per l'art.111 della Costituzione - IV comma, le precedenti dichiarazioni di per sé non possono essere usate, ma per il V comma si può derogare quando anche per le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato minacciato o subornato per deporre il falso o non deporre.
Tipologia:Università
Testo completo:Ci sono eccezioni in cui si può utilizzare la precedente dichiarazione come prova del fatto in esso rappresentato durante il dibattimento ai fini della decisione:
per l'art.111 della Costituzione - IV comma, le precedenti dichiarazioni di per sé non possono essere usate, ma per il V comma si può derogare quando anche per le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato minacciato o subornato per deporre il falso o non deporre. È necessaria quindi una comprovata condotta illecita. È possibile se c’è stato inquinamento del contraddittorio e la sua dichiarazione o il silenzio non sono più genuini, ma oggetto di condotte illecite, che però devono essere provate e quindi vi devono essere elementi concreti. In questo caso si si prevede un sub procedimento per verificare se ci sono delle prove di questa condotta illecita.
Un'altra eccezione avviene in caso di consenso tra le parti, (VII comma) per cui le dichiarazioni precedenti vengono acquisite al fascicolo del dibattimento.
Se le dichiarazioni del testimone sono rese in udienza e se sono state assunte in presenza della parte nei cui confronti si vogliono usare, allora su richiesta di parte si possono usare in dibattimento. Ad esempio se c’è stata una udienza con due imputati, in cui sono state assunte prove testimoniali, le dichiarazioni vengono usate; se invece ci sono altri imputati che non hanno partecipato all’udienza, le dichiarazioni non si possono usare nei confronti di questi due.
L'Art.111 della Costituzione - V comma prevede una ulteriore eccezione: quando il contraddittorio non è possibile per impossibilità di natura oggettiva, ad esempio la morte del testimone oppure la sopravvenuta irreperibilità del teste. Questa disposizione viene tradotta nel codice all’art.512 ed è riferita al testimone che poi non può presentarsi in dibattimento. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dal PM o altri quando, per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione; si deve trattare di circostanze sopravvenute e causate da fatti imprevedibili per cui quando le dichiarazioni sono state assunte, queste erano considerate ripetibili. Se invece l’impossibilità della ripetizione era prevedibile, non vale perché allora si potrebbe usare un altro strumento che è quello dell’incidente probatorio, assicurando così il contraddittorio nell’assunzione della prova. Quindi per applicare l’art.512 occorre che le circostanze siano sopravvenute e imprevedibili e che il testimone non sia reperibile.
Nel caso del testimone extracomunitario che è irreperibile, è necessario motivare perché si ritiene applicabile o meno l’art.512.
C’è poi la previsione di letture di atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Per l'Art.511, la lettura si può disporre anche d’ufficio. Per il II comma, la lettura di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, come avviene ad esempio per le dichiarazioni rese in incidente probatorio. L'unica eccezione avviene quando l’esame non ha luogo; allora può accadere che una delle parti chiede di sentire di nuovo in dibattimento un dichiarante che ha reso dichiarazione in incidente probatorio. In questo caso prima si fa una esame e poi si dà lettura delle dichiarazioni rese in incidente. Si tratta di una lettura e non di una contestazione perché la prova formata in incidente probatorio è già utilizzabile in dibattimento ai fini della decisione. Ci sono quindi due dichiarazioni che hanno lo stesso valore probatorio e sta al giudice decidere se usare l’una o l’altra motivando. Al posto della lettura integrale degli atti, di solito si fa semplice indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.