Descrizione:Il diritto comunitario costituisce un ordinamento giuridico a pieno titolo che garantisce diritti e impone obblighi a tutti gli Europei. Infatti contrariamente al diritto internazionale classico, che ha come soggetti principalmente gli Stati, il diritto comunitario si rivolge anche ai privati e alle imprese. Il sistema giuridico comunitario può essere considerato un ordinamento giuridico a pieno titolo perché è autonomo e diverso da quello degli Stati membri e possiede le proprie fonti del diritto. I regolamenti e le direttive comunitarie fanno parte dell’ordinamento giuridico degli Stati membri e prevalgono sulle leggi e le altre norme giuridiche nazionali. In altri termini, il giudice deve prescindere dalle leggi nazionali contrarie al diritto comunitario.
Tipologia:Università
Testo completo:Il diritto comunitario costituisce un ordinamento giuridico a pieno titolo che garantisce diritti e impone obblighi a tutti gli Europei. Infatti contrariamente al diritto internazionale classico, che ha come soggetti principalmente gli Stati, il diritto comunitario si rivolge anche ai privati e alle imprese. Il sistema giuridico comunitario può essere considerato un ordinamento giuridico a pieno titolo perché è autonomo e diverso da quello degli Stati membri e possiede le proprie fonti del diritto. I regolamenti e le direttive comunitarie fanno parte dell’ordinamento giuridico degli Stati membri e prevalgono sulle leggi e le altre norme giuridiche nazionali. In altri termini, il giudice deve prescindere dalle leggi nazionali contrarie al diritto comunitario.
Il diritto Comunitario si suddivide in:
Diritto primario, che trae la fonte direttamente dai Trattati Istitutivi (delle tre Comunità Europee – Cee, Ceca, Euraton -) e ci si riferisce al complesso degli atti istitutivi ed alla serie di atti che nel tempo hanno modificato o completato i Trattati.
Diritto derivato o di 2°grado, che si dividono in atti vincolanti e in atti non vincolanti per gli Stati membri:
Atti vincolanti:
Regolamenti: hanno portata generale, per cui si rivolgono a tutti i soggetti di diritto, Stati membri, persone fisiche e giuridiche. Sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri; ciò comporta che il regolamento acquista efficacia nello Stato membro senza che sia necessario un atto di recepimento o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti.
Organi competenti ad emanare i regolamenti:
- Il Parlamento Europeo congiuntamente col Consiglio (novità introdotta dal trattato di Maastricht)
- Il Consiglio (a volte col parere del Parlamento Europeo)
- La Commissione (trattasi di regolamenti gerarchicamente inferiori a quelli precedenti, esecutivi di quelli precedenti.
I regolamenti possono essere:
- illegittimi quando contrastano coi trattati. In tal caso il giudice competente a verificarne l’illegittimità ed eventualmente annullarli è la Corte di Giustizia della comunità.
- contrari alla nostra costituzione. La nostra Corte Costituzionale ha affermato che i regolamenti possono derogare alla Costituzione, e alle leggi costituzionali, ma non ai principi fondamentali della stessa (art 1/12), però non ha chiarito a chi spetti risolvere il conflitto.
- contrari alle leggi ordinarie del nostro paese (e altri atti aventi forza di legge). In questo la Corte Costituzionale ha affermato che il conflitto fra la legge ordinaria e il regolamento deve essere risolto dal giudice ordinario in base al criterio della competenza (se la materia è di competenza della Comunità il giudice disapplicherà la legge italiana e applicherà il regolamento e viceversa). Pubblicazione: vanno pubblicati sulla gazzetta ufficiale delle Comunità Europee
Entrata in vigore: normalmente dopo 20 giorni dalla loro pubblicazione (salvo che non sia prevista una vacatio legis più lunga o più corta).
Direttive: hanno portata sia individuale, qualora indirizzata ad uno Stato membro o generale, ma non sono obbligatorie in tutti i loro elementi in quanto vincolano il destinatario solo al raggiungimento del risultato, lasciandolo libero nella scelta dei mezzi; producono di fatto un'obbligazione di risultato.
Sono emanate per lo più dal Consiglio dei ministri, eventualmente per proposta della Commissione.
La direttiva prevede sempre un arco di tempo più o meno lungo per dar modo ai vari paesi di mettersi in regola; oltre tale termine scattano per gli Stati inadempienti delle vere e proprie sanzioni pecuniarie e non.
Decisioni: sono atti giuridici vincolanti che Hanno portata individuale e sono indirizzate a singoli Stati membri o a singoli soggetti, che possono essere persone fisiche o giuridiche e sono obbligatorie in tutti i loro elementi.
Le decisioni destinate a singoli soggetti sono di norma emanate dalla Commissione, mentre quelle indirizzate agli Stati membri, sono di competenza del Consiglio.
Atti non vincolanti:
Raccomandazioni: atto raramente previsto nel Trattato e non vincolante per i destinatari. Servono a sollecitarlo ad attenersi ad un determinato comportamento giudicato più corrispondente agli interessi comunitari. Possono essere emanate dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione.
Pareri: gli organi comunitari esprimono dei giudizi su situazioni oggettive o su determinati comportamenti nella Comunità o in uno Stato membro.
Oltre che dalle tre istituzioni fondamentali dell’U.E., possono essere emanati dalla Corte di Giustizia, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle Regioni.
Vi sono infine gli accordi che possono essere stipulati fra gli Stati membri e quelli che la Comunità può stipulare con Paesi terzi.