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Fonti del diritto del lavoro

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  • Descrizione: L’insieme delle norme giuridiche che regolano il lavoro subordinato, costituisce il Diritto del Lavoro. Al suo interno si distinguono settori più specifici come il diritto sindacale, la legislazione sociale, ecc. Le fonti di tale diritto sono: La Costituzione; Il codice civile (libro V e le leggi speciali); I contratti collettivi; Gli usi e le consuetudini. Queste fonti dette “interne” si distinguono da quelle “esterne”, che sono: Le fonti comunitarie (trattato istitutivo della CEE; trattato di Maastricht; regolamento e direttive comunitarie); I trattati di lavoro internazionali (tra cui le convenzioni dell’OIL; l’atto Unico Europeo, ecc.).
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: L’insieme delle norme giuridiche che regolano il lavoro subordinato, costituisce il Diritto del Lavoro. Al suo interno si distinguono settori più specifici come il diritto sindacale, la legislazione sociale, ecc. Le fonti di tale diritto sono:
    La Costituzione;
    Il codice civile (libro V e le leggi speciali);
    I contratti collettivi;
    Gli usi e le consuetudini.
    Queste fonti dette “interne” si distinguono da quelle “esterne”, che sono:
    Le fonti comunitarie (trattato istitutivo della CEE; trattato di Maastricht; regolamento e direttive comunitarie);
    I trattati di lavoro internazionali (tra cui le convenzioni dell’OIL; l’atto Unico Europeo, ecc.).
    Nella trattazione delle fonti di diritto del lavoro, l’unica particolarità degna di nota è offerta dall’art. 2078 c.c. – efficacia degli usi - “in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo, si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro”. Di conseguenza, l’efficacia degli usi resta “dispositiva” e, quindi, derogabile in ogni caso dall’autonomia privata (individuale o collettiva). Ed è proprio il comma primo dell’art. 2078 c.c. a contrastare con l’art. 8 disp. prel. c.c. “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia, solo in quanto sono da essi richiamati”. La Legislazione del Lavoro nei confronti della contrattazione collettiva, può svolgere la funzione: o ausiliaria (si pensi, ad es., a quelle norme dello Statuto dei lavoratori che tutelano le libertà sindacali che, fino alla sua entrata in vigore, erano riconosciute solo a settori sindacali più forti); o di sostegno o promozionale (si pensi, ad es., alla legge n. 146 rimessa in misura paritaria alla contrattazione collettiva).
    Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, si possono distinguere tra fasi:
    1.Fase della legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro hanno carattere “eccezionale”, rispetto al diritto privato comune;
    2.Fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato;
    3.Fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro.
    Per legislazione sociale s’intende l’insieme delle norme e degli istituti giuridici diretti alla protezione di coloro che si trovano in particolari condizioni di bisogno (lavoratori, cittadini nobili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari alla sopravvivenza). Prima del codice vigente, da un lato si collocava il diritto civile del 1865, e dell’altro vi erano delle norme “eccezionali”, rispetto a questo, che tutelavano i lavoratori; esse formavano proprio la legislazione sociale, nata in seguito alla rivoluzione industriale. Allora comunque, non era prevista, però, una specifica disciplina né per il contratto di lavoro, né per il lavoro industriale (subordinato solo all’autonomia privata); faceva eccezione solo la “locazione di opere e servizi” che era a tempo determinato, per evitare la costituzione di rapporti simili alla servitù della gleba, o peggio, della schiavitù. A partire dal XIX secolo lo Stato decise d’intervenire, dettando una serie di disposizioni di legge, dettate in deroga ai principi del codice civile, al fine di proteggere il lavoro i cosiddetti collegi dei probiviri istituiti con decreto reale e composti da un presidente (scelto tra i magistrati) e, in numero pari, da rappresentanti degli industriali e degli operai. In ogni collegio erano, poi, costituiti un ufficio di conciliazione ed una giuria, con funzione giurisdizionale, di decisione nella controversia di lavoro tra operai ed industriali, qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede di conciliazione; si decideva in base al criterio della ragionevolezza.
    Nella fase dell’incorporazione dei principi e della disciplina del lavoro nel diritto privato, si ottenne un’unificazione tra diritto civile, del lavoro e commerciale, che nonostante, tutto, però, rimasero della disciplina dotate di una propria autonomia didattica e scientifica. Questa fase vide l’introduzione della cosiddetta “corporazione che stabiliva le norme relative alla disciplina della produzione, sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, mentre le eventuali controversie erano decise dalla Magistratura del lavoro. In tale sistema i sindacati erano trasformati in organi burocratici privi di rappresentatività e spinta conflittuale.
    Nella Costituzione il rapporto di lavoro è inteso come un “rapporto di produzione” fonte di vantaggio, per il datore di lavoro, e di svantaggio per il lavoratore, tutelato e disciplinato dallo Stato e dall’autonomia privata (cioè dai singoli organizzati in sindacati). Anche la Corte costituzionale ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di adeguamento del codice civile e delle leggi speciali, al dettato della Costituzione, mediante la pronuncia di sentenze: interpretative di rigetto o di accoglimento con le quali dichiarava la legittimità o l’illegittimità di una o più interpretazioni possibili di una disposizione legislativa sottoposta al suo giudizio; sostitutive che eliminano una parte del teso, sostituendola con un enunciato normativo, conforme alla Costituzione; additive che integravano non solo la disposizione, ma anche la norma di legge, al fine di porre rimedio ad un’omissione del legislatore, senza, però, variare il testo.
    A partire dal 1975 si afferma la fase del lavoro della crisi, caratterizzata da interventi legislativi più o meno originali, tendenti a raggiungere particolari obiettivi quali: la stabilità dell’occupazione e continuità del reddito dei lavoratori; l’introduzione delle forme d’impiego flessibile della forza-lavoro; la riduzione del tasso d’inflazione, ecc. Gli anni ’80 sono caratterizzati dalla legislazione contrattata, cioè la produzione legislativa era originata dalla partecipazione delle parti sociali. Negli anni ’90, invece, vi furono gli accordi triangolari (Protocollo del 23-07-93; Patto per il lavoro del 24-9-96 e Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22-12-98), che portarono all’unificazione normativa dei dipendenti pubblici e privati, al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione amministrativa. Le fonti possono essere “di produzione” (cioè modi di formazione delle norme, tutti quei fatti ed atti idonei a creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche) e “di cognizione” (cioè mezzi per conoscere le norme giuridiche già esistenti; ad es. la raccolta Ufficiale degli Atti della Repubblica italiana, ecc.). Le fonti Atto sono le norme scritte, o i testi normativi, in cui si manifesta la volontà dello Stato; le fonti Fatto, invece, sono tutti quei comportamenti che scaturiscono dalla volontà collettiva.
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