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Garanzie dei diritti dei lavoratori

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  • Descrizione: In generale, per garanzia deve intendersi il rafforzamento della tutela di un bene o interesse giuridicamente protetto e, quindi, di un diritto soggettivo. L’ordinamento, a tal proposito, circonda i diritti del lavoratore di una serie garanzie di diversa natura. Un primo gruppo è ravvisabile nelle normali garanzie del credito, quando siano attribuite al prestatore di lavoro nella sua qualità di titolare, appunto, di diritti di credito. Viene, dunque, attribuita al lavoratore una posizione di preferenza (cioè una causa legittima di prelazione) nel soddisfacimento sui beni del datore di lavoro.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: In generale, per garanzia deve intendersi il rafforzamento della tutela di un bene o interesse giuridicamente protetto e, quindi, di un diritto soggettivo. L’ordinamento, a tal proposito, circonda i diritti del lavoratore di una serie garanzie di diversa natura. Un primo gruppo è ravvisabile nelle normali garanzie del credito, quando siano attribuite al prestatore di lavoro nella sua qualità di titolare, appunto, di diritti di credito. Viene, dunque, attribuita al lavoratore una posizione di preferenza (cioè una causa legittima di prelazione) nel soddisfacimento sui beni del datore di lavoro. È riconosciuto un privilegio generale sui mobili del debitore per “le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile”. Le norme sui privilegi trovano, comunque, applicazione nell’ipotesi del fallimento o delle altre procedure concorsuali. Per tali ipotesi, infatti, in seguito ad una direttiva dell’80, gli Stati membri sono stati obbligati a dotarsi di un sistema assicurativo, in grado di sollevare i lavoratori dai rischi connessi all’insolvenza del datore di lavoro; è stato, infatti istituito un fondo di garanzia per il T.F.R. avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, non soltanto nel caso d’insolvenza, ma anche nel caso di una semplice inadempienza di quest’ultimo, nel pagamento del t.f.r. Un’ulteriore forma di garanzia dei crediti e, in generale, dei diritti del lavoratore, è disposta dall’art. 2112 c.c., che disciplina gli effetti del trasferimento dell’azienda sui rapporti di lavoro. Esso è stato oggetto di una specifica disciplina comunitaria volta a tutelare i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa, di stabilimenti o di parti d’imprese e stabilimenti. Il consiglio dell’U.E. è intervenuto tre volte in materia con delle direttive risalenti al 1977, 1980 e 2001. la disciplina prevista si articola, però, in due parti fondamentali:
    1.la I° dedicata alla tutela dei diritti dei lavoratori, impone agli Stati membri, di garantire, attraverso norme di diritto interno, che le posizioni soggettive, relative ai rapporti di lavoro, intercorrenti con il cedente, si trasferiscono al cessionario e il trasferimento in sé non sia considerato valido motivo di licenziamento;
    2.la II°, invece, impone agli Stati di adottare misure legislative, idonee a consentire, in occasione di trasferimento, lo svolgimento di una procedura d’informazione e consultazione sindacale.
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