Descrizione:Oltre ai suddetti effetti obbligatori ed effetti reali, vi sono vi sono degli effetti del contratto in relazione ai vari soggetti che ne possono essere investiti, distinguendo tra: gli effetti tra le parti e gli effetti nei confronti dei terzi. Gli effetti tra le parti
Il vincolo contrattuale. Il principio generale è: il contratto una volta concluso ha forza vincolante tra le parti. Il codice stabilisce che il contratto ha tra le parti, le quali non possono sottrarsi agli impegni assunti, se non per effetto si una nuova manifestazione di volontà, con cui di comune accordo pattuiscono di estinguere il contratto precedentemente concluso; si parla di scioglimento per mutuo dissenso.
Tipologia:Università
Testo completo:Oltre ai suddetti effetti obbligatori ed effetti reali, vi sono vi sono degli effetti del contratto in relazione ai vari soggetti che ne possono essere investiti, distinguendo tra: gli effetti tra le parti e gli effetti nei confronti dei terzi.
Gli effetti tra le parti
Il vincolo contrattuale. Il principio generale è: il contratto una volta concluso ha forza vincolante tra le parti. Il codice stabilisce che il contratto ha <forza di legge> tra le parti, le quali non possono sottrarsi agli impegni assunti, se non per effetto si una nuova manifestazione di volontà, con cui di comune accordo pattuiscono di estinguere il contratto precedentemente concluso; si parla di scioglimento per mutuo dissenso.
Il recesso. In deroga al principio generale, l’effetto di sciogliere il contratto, si può avere anche da parte di un solo contraente attraverso il recesso unilaterale che è quel negozio unilaterale con cui una parte dichiara alla controparte di non voler più essere vincolata da un determinato rapporto contrattuale; lo scioglimento del contratto si ha nel momento in cui tale manifestazione di volontà viene comunicata.
Se il contratto dal quale si recede ha forma scritta, anche la dichiarazione di recesso deve assumere questa forma.
Nei contratti a esecuzione istantanea e in quelli ad esecuzione differita, la facoltà di recesso può essere esercitata, salvo patto contrario, solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione; nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il recesso è possibile anche se è già iniziata l’esecuzione del contratto, ma, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, ovvero il recesso non ha effetto retroattivo (le parti non possono pretendere la restituzione di ciò, che fino a quella data, hanno prestato).
Il recesso può essere: pattizio (o convenzionale), quando sono state le stesse parti a prevedere tale possibilità; e legale, quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso a beneficio di una o di entrambe le parti, anche se queste non hanno pattuito nulla in merito.
Vi sono due forme di recesso: recesso puro e semplice, che non richiede giustificazione (es. nei contratti di somministrazione), e recesso per giusta causa, che deve essere giustificato dal contraente che recede (es. il datore nel contratto di lavoro).
La multa penitenziale. Il recesso di una delle parti può causare danno all’altra e in considerazione di questo fatto le parti possono prevedere l’obbligo, per la parte recedente, di corrispondere all’altra un determinato indennizzo in denaro, il cui ammontare viene preventivamente pattuito.
La caparra penitenziale. Le parti possono anticipare gli effetti della multa penitenziale attraverso la consegna, da parte di un contraente, all’atto della conclusione del contratto, di una somma di denaro o di cose fungibili a titolo di caparra penitenziale.
Se la parte che ha dato la caparra recede, l’altro contraente potrà trattenerla. In caso di mancato recesso, la caparra verrà considerata come acconto sulla prestazione dovuta. Nel caso in cui a recedere è colui che ha ricevuto la caparra, questo dovrà restituire il doppio della caparra ricevuta.
Gli effetti nei confronti dei terzi
Di regola il contratto produce effetti soltanto tra le parti. Esso può produrre effetti nei confronti dei terzi soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Sono “terzi” tutti quei soggetti che sono rimasti estranei alla stipulazione del contratto e non hanno dunque manifestato alcuna volontà in merito ad esso.
La promessa del fatto del terzo. Ogni promessa con cui un soggetto assicura un altro che un terzo si obbligherà nei suoi confronti, o comunque compirà una determinata azione, non è assolutamente vincolante per il terzo. L’ unico effetto della promessa del fatto del terzo è che il promettente dovrà risarcire l’altro contraente per il danno da questo subito per aver confidato nella promessa.
Il contratto a favore di terzo. Un soggetto, stipulante, conclude un accordo con un altro soggetto, promettente, perché quest’ultimo esegua una prestazione in favore di un soggetto distinto dai contraenti, il terzo beneficiario, il quale non assume obbligazioni ma acquista solo diritti. (es. l’assicurazione sulla vita).
Il terzo beneficiario acquista il diritto verso il promettente immediatamente. Ma può accadere che il terzo non intenda approfittare del beneficio che gli viene attribuito: in questo caso egli dovrà effettuare la dichiarazione di rinunzia al promettente e allo stipulante (la prestazione resterà a beneficio dello stipulante).
Il contratto per persona da nominare. Al momento della conclusione del contratto una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi derivanti dal contratto. (es. nella compravendita di immobili si compera secondo la formula <per sé o per persona da nominare>, evitando, così, di fare un secondo passaggio di proprietà quando si sarà trovato un nuovo compratore.
La dichiarazione di nomina del terzo deve essere fatta entro un termine stabilito dalle parti, o in mancanza, entro tre giorni dalla stipula del contratto e affinché tale effetto si produca è necessario il consenso del terzo. In questo caso il terzo acquista i diritti e assume le obbligazioni contrattuali con effetto retroattivo, dalla data del contratto.
In caso contrario (in mancanza di nomina o di accettazione), il contratto produce effetto tra i contraenti originari.
La cessione del contratto. Per effetto della cessione del contratto, un nuovo contraente, cessionario, subentra nel rapporto derivante da contratto a prestazioni corrispettive in luogo del cedente, di cui assume tutti i diritti e gli obblighi verso l’altro contraente originario, il ceduto.
Il cedente rimane così liberato di propri obblighi originariamente assunti verso il ceduto, a meno che quest’ultimo abbia dichiarato espressamente di non volerlo liberare, infatti nella cessione del contratto (a differenza della cessione del credito) è necessario il consenso del contraente ceduto. Altra cosa necessaria è che nessuna delle due prestazioni si ancora stata eseguita, nel caso dei contratti ad esecuzione immediata o differita; mentre nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la cessione è possibile anche se l’esecuzione del contratto è iniziata e fino a quando il contratto non viene sciolto.
Le garanzie dovute dal cedente al cessionario (analoghe a quelle della cessione del credito) sono: il cedente garantisce la validità del contratto ceduto; ma non garantisce, salvo patto contrario, l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto.